Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direz. gen. AA.GG. e personale Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato A tutti gli enti pubblici non economici All'I.S.T.A.T. - Direzione generale Al C.N.E.L. - Segretariato generale All'Istituto superiore della sanita' - Servizi amministrativi del personale A tutte le regioni A tutte le province A tutti i comuni A tutte le comunita' montane Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione All'A.R.A.N. e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere L'art. 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, reca ai commi 248 e seguenti alcune disposizioni in materia di invalidita'. In particolare, il comma 257 dell'indicata legge testualmente recita: "Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura ed al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento della medesima direzione". In relazione a tale norma sono stati sollevati diversi quesiti che riflettono dubbi interpretativi, e particolarmente: 1) se il riferimento alla data di cui al comma 248 debba intendersi al 31 marzo di ciascun anno, come letteralmente e' previsto dal comma richiamato, ovvero possa intendersi relativo al solo anno in corso; 2) se, in considerazione che il termine previsto per il 1997 scade in giorno festivo, debba ritenersi che la dichiarazione possa essere presentata nel primo giorno feriale successivo, cioe' il 1 aprile p.v.; 3) se la norma debba intendersi riferita al solo personale assunto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, specificatamente richiamata dalla norma in argomento, ovvero al personale comunque assunto in attuazione di altre disposizioni che prevedono il collocamento obbligatorio o precedenze nelle assunzioni; 4) se la dichiarazione di responsabilita' relativa alla sussistenza dei requisiti e, correlativamente, la previsione sussidiaria dell'accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, si riferisca alla sussistenza dei requisiti al momento dell'assunzione, ovvero alla sussistenza dei requisiti al momento della presentazione della domanda; 5) se l'obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilita' relativa alla sussistenza dei requisiti possa ritenersi soddisfatto dalla presentazione di una dichiarazione anche negativa in ordine alla sussistenza dei citati requisiti; 6) se i requisiti per l'assunzione presi in considerazione siano quelli previsti al momento dell'assunzione ovvero quelli previsti dalle disposizioni vigenti; 7) se i requisiti per l'assunzione siano solo quelli specifici in relazione al titolo che ha dato luogo all'assunzione obbligatoria e, quindi, in deroga alle norme ordinarie del reclutamento, ovvero quelli piu' generali riguardanti l'accesso ai pubblici impieghi. In considerazione dell'imminente scadenza del termine di cui al comma 257 e nell'impossibilita' di acquisire tempestivamente eventuali pareri di organi consultivi, che, peraltro, potranno essere sollecitati, in relazione agli ulteriori profili applicativi della norma, si ritiene di dover prospettare le soluzioni che appaiono meglio idonee ad evitare incertezze, particolarmente in ordine al contenuto ed alle modalita' delle dichiarazioni che dovranno essere presentate dagli interessati. Tutto cio' premesso: a) in relazione al primo quesito, si osserva preliminarmente che la risposta ad esso relativa non appare urgente in quanto dovra' in ogni caso, essere rispettata la scadenza del termine previsto. Peraltro, non puo' essere sottaciuto che la risposta non e' indifferente al fine della soluzione del quesito di fondo circa il momento di riferimento della sussistenza dei requisiti. Infatti, ove si ritenga, con maggiore aderenza alla lettera della legge, che la dichiarazione debba essere ripetuta annualmente, come avviene per la conservazione dei trattamenti economici, se ne dovrebbe trarre la conclusione che anche la dichiarazione richiesta dal comma 257 debba essere riferita alla permanenza attuale del requisito fatto valere per l'assunzione. Diversamente, si dovrebbe opinare che il riferimento agli anni successivi al 1997 riguardi solo i soggetti appartenenti alle categorie protette assunti successivamente alla scadenza del termine relativo alla dichiarazione per l'anno precedente; b) in relazione al secondo quesito, si ritiene che debba trovare applicazione il principio generale secondo il quale, quando il giorno di scadenza di un termine e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (rif. articoli 155 del c.p.c.; 1187 e 2963 del c.c.). Pertanto, poiche' il 31 marzo 1997 e' giorno festivo, il termine deve ritenersi prorogato al 1 aprile 1997. c) in relazione al terzo quesito, sembra da ritenere, in conformita' alla ratio della norma e per evitare disparita' di trattamento, che la dichiarazione debba essere presentata da tutti i soggetti comunque assunti in base a qualsiasi normativa sul collocamento obbligatorio, ivi compresi, ad esempio, anche coloro che sono stati assunti in applicazione dell'art. 12, comma 4, primo periodo, della legge n. 482/1968; d) in relazione al quarto quesito, a parte quanto si e' detto relativente al primo, sembra che sia preferibile allo stato adottare l'interpretazione piu' rigorosa, nel senso, cioe', che la dichiarazione vada riferita all'attuale permanenza del requisito in base al quale e' stata operata l'assunzione. Cio' anche in considerazione che le leggi che via via si sono succedute hanno avuto riguardo a stati di menomazione con prognosi di permanenza nel tempo, e che percio' solo l'accertamento di tale permanenza all'attualita', da un lato confermerebbe la prognosi, dall'altro giustificherebbe senza dubbi il protrarsi della speciale protezione. D'altra parte, non puo' non tenersi conto che non hanno trovato ingresso, durante l'iter parlamentare di approvazione della legge, emendamenti diretti a precisare che la sussistenza dei requisiti andasse riferita "all'atto dell'assunzione". Questa soluzione, peraltro, non pregiudica, qualora in sede di accertamento si riscontrasse un miglioramento delle condizioni di salute ricollegabile all'evoluzione delle terapie mediche o chirurgiche e allo sviluppo in presidi protesici non prevedibili all'atto della prima visita, che di tale quadro evolutivo si possa tener conto circa le conseguenze dell'accertamento medesimo; e) in relazione al quinto quesito, deve ritenersi che una dichiarazione negativa, cioe' una dichiarazione che non attesti la permanenza del requisito, non sia idonea a soddisfare l'obbligo di legge, e debba valutarsi alla stregua della mancata presentazione della dichiarazione. Questa soluzione discende da quanto si e' detto in relazione al contenuto della dichiarazione, la quale deve attestare la permanenza dei requisiti. Peraltro, essa appare confermata dalle ulteriori disposizioni che prevedono, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, da intendersi nei sensi suddetti, l'obbligo di sottoporre quanti non abbiano voluto o potuto attestare la permanenza dei requisiti ad immediati accertamenti; f) in relazione al sesto quesito, sembra che la norma faccia riferimento alla permanenza della percentuale di invalidita' richiesta dalla legge vigente al momento dell'assunzione; g) in relazione al settimo quesito, si ritiene che la dichiarazione possa riguardare la sola permanenza dei requisiti afferenti allo stato invalidante, considerando che solo in relazione a tali requisiti gli interessati hanno conseguito l'assunzione obbligatoria e solo in ragione di esso hanno beneficiato di un trattamento derogatorio ai principi generali in tema di reclutamento. La circostanza che la legge usi il termine "requisiti" al plurale si spiega agevolmente con la diversita' delle tipologie (invalidi civili, ciechi, sordomuti) previste per le assunzioni obbligatorie. Per completezza si ritiene utile chiarire che la prefettura competente a ricevere la dichiarazione e' quella sita nel capoluogo della provincia ove e' ubicata la sede di lavoro. I lavoratori privati devono presentare la dichiarazione di responsabilita' alla competente prefettura nonche' al proprio datore di lavoro, individuato secondo le indicazioni delle rispettive aziende. I dipendenti pubblici possono presentare ambedue le dichiarazioni al capo dell'ufficio ove prestano servizio, il quale ne rilascera' ricevuta e provvedera' a trasmetterle all'organo che le amministrazioni interessate singolarmente individueranno ai fini della raccolta unitaria delle dichiarazioni medesime. Le singole amministrazioni provvederanno, a loro volta, ad inviare alla prefettura competente, ove l'interessato non l'avesse gia' fatto, l'esemplare della dichiarazione di competenza di queste ultime. La presentazione, ove non avvenga di persona, potra' essere effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro il termine di scadenza. La dichiarazione non presentata ad un ufficio pubblico dovra' essere autenticata. Si rammenta, inoltre, che, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, trova applicazione il successivo art. 26 della medesima legge che sanziona penalmente le dichiarazioni mendaci. Pur nella liberta' di forma voluta dal legislatore circa le modalita' di redazione della dichiarazione di responsabilita', si e' ritenuto opportuno che le amministrazioni competenti suggeriscano, in via semplificativa, l'utilizzazione dello schema allegato. Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare, concordata con il Ministero dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Il Ministro: BASSANINI