Alla  Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
                                  Direz. gen. AA.GG. e personale
                                  Alle  aziende  ed   amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                  All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
                                  Al C.N.E.L. - Segretariato generale
                                  All'Istituto    superiore     della
                                  sanita'  -  Servizi  amministrativi
                                  del personale
                                  A tutte le regioni
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  All'A.R.A.N.
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni e province autonome
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
  L'art.  1  della  legge  n.  662  del 23 dicembre 1996, concernente
misure di razionalizzazione della finanza pubblica, reca ai commi 248
e seguenti alcune disposizioni in materia di invalidita'.
  In particolare,  il  comma  257  dell'indicata  legge  testualmente
recita:  "Entro  la  stessa  data  di  cui al comma 248, gli invalidi
civili, i ciechi ed i sordomuti assunti  al  lavoro  ai  sensi  della
legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o
per  assunzione  numerica  tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della  massima  occupazione,  sono  obbligati   a   presentare   alla
prefettura   ed  al  loro  datore  di  lavoro  una  dichiarazione  di
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa
alla  sussistenza  dei  requisiti  per  l'assunzione.    La   mancata
presentazione  della  suddetta  dichiarazione  determina  l'immediato
accertamento della sussistenza dei citati requisiti  da  parte  della
Direzione  generale  dei  servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero  del  tesoro.  Qualora  si  accerti   l'insussistenza   dei
requisiti,  il  rapporto  di lavoro e' risolto di diritto a decorrere
dalla data di accertamento della medesima direzione".
  In  relazione a tale norma sono stati sollevati diversi quesiti che
riflettono dubbi interpretativi, e particolarmente:
   1) se  il  riferimento  alla  data  di  cui  al  comma  248  debba
intendersi  al  31  marzo  di  ciascun  anno,  come  letteralmente e'
previsto dal comma richiamato, ovvero possa  intendersi  relativo  al
solo anno in corso;
   2) se, in considerazione che il termine previsto per il 1997 scade
in  giorno festivo, debba ritenersi che la dichiarazione possa essere
presentata nel primo giorno feriale successivo,  cioe'  il  1  aprile
p.v.;
   3) se la norma debba intendersi riferita al solo personale assunto
ai  sensi  della  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  specificatamente
richiamata dalla norma in argomento,  ovvero  al  personale  comunque
assunto   in  attuazione  di  altre  disposizioni  che  prevedono  il
collocamento obbligatorio o precedenze nelle assunzioni;
   4)  se  la  dichiarazione   di   responsabilita'   relativa   alla
sussistenza   dei   requisiti   e,  correlativamente,  la  previsione
sussidiaria dell'accertamento della sussistenza dei citati  requisiti
da  parte  della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni
di guerra del Ministero del tesoro, si riferisca alla sussistenza dei
requisiti al momento dell'assunzione,  ovvero  alla  sussistenza  dei
requisiti al momento della presentazione della domanda;
   5)  se l'obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilita'
relativa alla sussistenza dei requisiti possa  ritenersi  soddisfatto
dalla  presentazione  di  una  dichiarazione anche negativa in ordine
alla sussistenza dei citati requisiti;
   6) se i requisiti per l'assunzione presi in  considerazione  siano
quelli  previsti  al  momento  dell'assunzione ovvero quelli previsti
dalle disposizioni vigenti;
   7) se i requisiti per l'assunzione siano solo quelli specifici  in
relazione  al titolo che ha dato luogo all'assunzione obbligatoria e,
quindi, in deroga  alle  norme  ordinarie  del  reclutamento,  ovvero
quelli piu' generali riguardanti l'accesso ai pubblici impieghi.
  In  considerazione  dell'imminente  scadenza  del termine di cui al
comma  257  e  nell'impossibilita'   di   acquisire   tempestivamente
eventuali pareri di organi consultivi, che, peraltro, potranno essere
sollecitati,  in  relazione  agli ulteriori profili applicativi della
norma, si ritiene di dover  prospettare  le  soluzioni  che  appaiono
meglio  idonee  ad  evitare  incertezze, particolarmente in ordine al
contenuto ed alle modalita' delle dichiarazioni che  dovranno  essere
presentate dagli interessati.
  Tutto cio' premesso:
    a)  in relazione al primo quesito, si osserva preliminarmente che
la risposta ad esso relativa non appare urgente in quanto  dovra'  in
ogni  caso,  essere  rispettata  la  scadenza  del  termine previsto.
Peraltro,  non  puo'  essere  sottaciuto  che  la  risposta  non   e'
indifferente  al  fine  della soluzione del quesito di fondo circa il
momento di riferimento della sussistenza dei requisiti. Infatti,  ove
si  ritenga,  con  maggiore aderenza alla lettera della legge, che la
dichiarazione debba essere ripetuta annualmente, come avviene per  la
conservazione  dei  trattamenti  economici,  se ne dovrebbe trarre la
conclusione che anche la dichiarazione richiesta dal comma 257  debba
essere  riferita  alla  permanenza attuale del requisito fatto valere
per   l'assunzione.   Diversamente,   si   dovrebbe  opinare  che  il
riferimento agli anni successivi al 1997  riguardi  solo  i  soggetti
appartenenti  alle  categorie  protette  assunti successivamente alla
scadenza  del  termine  relativo  alla   dichiarazione   per   l'anno
precedente;
    b)  in relazione al secondo quesito, si ritiene che debba trovare
applicazione il principio generale secondo il quale, quando il giorno
di scadenza di un termine e' festivo, la  scadenza  e'  prorogata  di
diritto  al  primo giorno seguente non festivo (rif. articoli 155 del
c.p.c.; 1187 e 2963 del c.c.). Pertanto, poiche' il 31 marzo 1997  e'
giorno festivo, il termine deve ritenersi prorogato al 1 aprile 1997.
    c)  in  relazione  al  terzo  quesito,  sembra  da  ritenere,  in
conformita' alla ratio  della  norma  e  per  evitare  disparita'  di
trattamento,  che la dichiarazione debba essere presentata da tutti i
soggetti  comunque  assunti  in  base  a  qualsiasi   normativa   sul
collocamento obbligatorio, ivi compresi, ad esempio, anche coloro che
sono  stati  assunti  in  applicazione  dell'art.  12, comma 4, primo
periodo, della legge n. 482/1968;
    d) in relazione al quarto quesito, a parte  quanto  si  e'  detto
relativente  al primo, sembra che sia preferibile allo stato adottare
l'interpretazione  piu'  rigorosa,   nel   senso,   cioe',   che   la
dichiarazione  vada  riferita all'attuale permanenza del requisito in
base  al  quale  e'  stata  operata  l'assunzione.  Cio'   anche   in
considerazione che le leggi che via via si sono succedute hanno avuto
riguardo a stati di menomazione con prognosi di permanenza nel tempo,
e  che percio' solo l'accertamento di tale permanenza all'attualita',
da un lato confermerebbe  la  prognosi,  dall'altro  giustificherebbe
senza  dubbi  il  protrarsi della speciale protezione. D'altra parte,
non puo' non tenersi conto che non hanno  trovato  ingresso,  durante
l'iter  parlamentare di approvazione della legge, emendamenti diretti
a  precisare  che  la  sussistenza  dei  requisiti  andasse  riferita
"all'atto   dell'assunzione".   Questa   soluzione,   peraltro,   non
pregiudica, qualora  in  sede  di  accertamento  si  riscontrasse  un
miglioramento delle condizioni di salute ricollegabile all'evoluzione
delle  terapie  mediche  o  chirurgiche  e  allo  sviluppo in presidi
protesici non prevedibili all'atto della prima visita,  che  di  tale
quadro   evolutivo   si   possa  tener  conto  circa  le  conseguenze
dell'accertamento medesimo;
    e) in  relazione  al  quinto  quesito,  deve  ritenersi  che  una
dichiarazione  negativa,  cioe'  una dichiarazione che non attesti la
permanenza del requisito, non sia idonea a  soddisfare  l'obbligo  di
legge,  e  debba  valutarsi  alla stregua della mancata presentazione
della dichiarazione. Questa soluzione discende da quanto si e'  detto
in   relazione  al  contenuto  della  dichiarazione,  la  quale  deve
attestare  la  permanenza  dei  requisiti.  Peraltro,   essa   appare
confermata  dalle  ulteriori  disposizioni  che prevedono, in caso di
mancata presentazione della dichiarazione, da  intendersi  nei  sensi
suddetti,  l'obbligo di sottoporre quanti non abbiano voluto o potuto
attestare la permanenza dei requisiti ad immediati accertamenti;
    f) in relazione al sesto quesito,  sembra  che  la  norma  faccia
riferimento   alla   permanenza   della  percentuale  di  invalidita'
richiesta dalla legge vigente al momento dell'assunzione;
    g)   in   relazione   al  settimo  quesito,  si  ritiene  che  la
dichiarazione possa  riguardare  la  sola  permanenza  dei  requisiti
afferenti  allo stato invalidante, considerando che solo in relazione
a  tali  requisiti  gli  interessati  hanno  conseguito  l'assunzione
obbligatoria  e  solo  in  ragione  di  esso  hanno beneficiato di un
trattamento derogatorio ai principi generali in tema di reclutamento.
La circostanza che la legge usi il termine "requisiti" al plurale  si
spiega  agevolmente  con  la  diversita'  delle  tipologie  (invalidi
civili, ciechi, sordomuti) previste per le assunzioni obbligatorie.
  Per  completezza  si  ritiene  utile  chiarire  che  la  prefettura
competente  a  ricevere la dichiarazione e' quella sita nel capoluogo
della provincia ove e' ubicata la sede di lavoro.
  I  lavoratori  privati  devono  presentare  la   dichiarazione   di
responsabilita'  alla competente prefettura nonche' al proprio datore
di  lavoro,  individuato  secondo  le  indicazioni  delle  rispettive
aziende.
  I  dipendenti  pubblici possono presentare ambedue le dichiarazioni
al capo dell'ufficio ove prestano servizio, il  quale  ne  rilascera'
ricevuta   e   provvedera'   a   trasmetterle   all'organo   che   le
amministrazioni  interessate  singolarmente  individueranno  ai  fini
della  raccolta  unitaria  delle  dichiarazioni  medesime. Le singole
amministrazioni  provvederanno,  a  loro  volta,  ad   inviare   alla
prefettura  competente,  ove  l'interessato  non l'avesse gia' fatto,
l'esemplare della dichiarazione di competenza di queste ultime.
  La  presentazione,  ove  non  avvenga  di  persona,  potra'  essere
effettuata  con  raccomandata  con  avviso di ricevimento, da spedire
entro il termine di scadenza.
  La dichiarazione non  presentata  ad  un  ufficio  pubblico  dovra'
essere autenticata.
  Si rammenta, inoltre, che, trattandosi di dichiarazione sostitutiva
di  certificazione,  ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, trova applicazione il successivo art. 26 della medesima  legge
che sanziona penalmente le dichiarazioni mendaci.
  Pur  nella  liberta'  di  forma  voluta  dal  legislatore  circa le
modalita' di redazione della dichiarazione di responsabilita', si  e'
ritenuto opportuno che le amministrazioni competenti suggeriscano, in
via semplificativa, l'utilizzazione dello schema allegato.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo  sono pregate di dare la massima
diffusione alla  presente  circolare,  concordata  con  il  Ministero
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
                                               Il Ministro: BASSANINI