IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 13 novembre 1995, recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1995; Considerato che l'attuale produzione dei liquidi schiumogeni a bassa espansione non e' tale da soddisfare, con i soli prodotti omologati secondo le specificazioni del decreto ministeriale 13 novembre 1995, le esigenze del mercato; Ritenuto che le cennate condizioni di mercato non siano superabili nel termine indicato al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale 1995; Decreta: Le norme transitorie di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale 13 novembre 1995, citato in premessa, sono sostituite dalle seguenti: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 potranno essere prodotti e commercializzati solo liquidi schiumogeni a bassa espansione omologati ai sensi del decreto ministeriale 13 novembre 1995". Roma, 19 febbraio 1997 Il Ministro: NAPOLITANO