IL MINISTRO DELL'INTERNO
 Visto il proprio decreto 13 novembre 1995, recante: "Norme  tecniche
e  procedurali  per  la  classificazione  ed  omologazione di liquidi
schiumogeni a bassa espansione", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 277 del 27 novembre 1995;
 Considerato che l'attuale produzione dei liquidi schiumogeni a bassa
espansione  non  e' tale da soddisfare, con i soli prodotti omologati
secondo le specificazioni del decreto ministeriale 13 novembre  1995,
le esigenze del mercato;
 Ritenuto  che  le cennate condizioni di mercato non siano superabili
nel termine indicato al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale
1995;
                              Decreta:
 Le norme transitorie di cui al comma  1  dell'art.  10  del  decreto
ministeriale  13  novembre  1995, citato in premessa, sono sostituite
dalle seguenti:
 "1. A decorrere dal  1  gennaio  1998  potranno  essere  prodotti  e
commercializzati   solo   liquidi   schiumogeni  a  bassa  espansione
omologati ai sensi del decreto ministeriale 13 novembre 1995".
  Roma, 19 febbraio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO