IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                     SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA
    Visto il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regio  decreto  20  giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    Visto  il  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico unversitario, e successive modificazioni;
    Vista le legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
    Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n.  382,  riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  concernente  l'istituzione
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
    Uditi i pareri del Consiglio universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento   didattico  del  diploma  universitario  europeo  in
produzione industriale;
    Considerato che non esiste alcun ordine professionale;
    Riconosciuta la necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di  aggiungere dopo la
tabella XXIX-ter la tabella XXIX-quater, relativa al corso di diploma
universitario europeo in produzione industriale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    All'elenco delle lauree e dei diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario europeo in produzione industriale.
    La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata  nel
senso  che  la  facolta'  di  ingegneria  puo' rilasciare l'anzidetto
diploma universitario europeo in produzione industriale.
    Dopo la tabella XXIX-ter, annessa al citato decreto 30  settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIX-quater relativa al diploma
universitario europeo in produzione industriale.
    L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di cui
costituisce parte integrante.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
     Roma, 19 dicembre 1996
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1997
Registro n. 1 Universita', foglio n. 11