A tutti i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali Alla Farmindustria All'Assosalute Alla Federazione ordini farmacisti italiani Alla Federazione nazionale ordini dei medici Alla Federfarma Al commissario di Governo - Bolzano Com'e' noto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, impone che le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci rientranti nell'assistenza farmaceutica prevista dagli articoli 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, distribuiti in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca. All'inizio di quest'anno il presidente della giunta provinciale di Bolzano, a seguito di una mozione approvata dal locale Consiglio provinciale, ha segnalato che a tutt'oggi la stragrande maggioranza dei farmaci forniti alle farmaci della provincia di Bolzano risulta ancora sprovvista delle etichette e degli stampati illustrativi in versione bilingue pescritti dalla su riportata normativa. Nel segnalare quanto sopra lo stesso presidente della giunta provinciale ha sollecitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e questo Dicastero a farsi parte diligente acche' gli operatori del settore provvedano a fornire alle farmacie della provincia di Bolzano esclusivamente medicinali muniti di etichette e di fogli illustrativi in versione bilingue, fermo restando che le versioni in lingua tedesca devono essere identiche a quelle in lingua italiana a suo tempo autorizzate dal Ministero della sanita'. Le associazioni in indirizzo sono di conseguenza pregate di segnalare tale obbligo di legge ai rispettivi associati per la piena e completa applicazione della norma. Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione da parte delle associazioni in indirizzo segnalando che le confezioni di medicamenti di cui sopra, immesse in commercio in provincia di Bolzano senza il rispetto del bilinguismo nelle rispettive etichette e fogli illustrativi, devono ritenersi irregolari nei limiti di cui alla normativa su richiamata ed il fatto appare, gia' allo stato, passibile di sanzione. Roma, 21 febbraio 1997 Il Ministro: BINDI