A tutti i Ministeri -  Gabinetto  -
                                  Direzione gen. AA.GG. e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte di conti -  Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il tramite dei rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura   (per    il    tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle  aziende  ed  agli enti di cui
                                  all'art. 73, comma 5,  del  decreto
                                  legislativo  n.  29/1993  (A.S.I. -
                                  Unioncamere - E.N.E.A.  -  A.N.A.V.
                                  - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente
                                  EUR  - Enti autonomi lirici e delle
                                  istituzioni concertistiche)
                                  Alla Agenzia per la  rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
                                  Alla  Presidenza Consiglio Ministri
                                  - Segretariato generale  -  Ufficio
                                  del  coordinamento amministrativo -
                                  Dipartimento  degli  AA.GG.  e  del
                                  personale  -  Dipartimento  per gli
                                  affari giuridici e legislativi
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato generale
Premessa.
 Come  evidenziato nella direttiva - circolare n. 3/96 del 25 gennaio
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1996, le
nuove disposizioni in materia di "aspettative e  permessi  sindacali"
contenute nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
dall'art.   20  del  decreto  legislativo  n.  470/1993,  sono  state
richiamate  ed  integrate  anche  dalle  ulteriori   norme   previste
dall'art.  6,  commi  2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  27  ottobre  1994,  n.  770,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995.
 Tali  ulteriori  disposizioni  specificano  che  le  amministrazioni
pubbliche   "utilizzando   modelli   di   rilevazione   e   procedure
informatizzate,  anche  elettroniche ed a lettura ottica, predisposti
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica",  "sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi suddivisi  per  qualifica  e
sindacato,  del  personale  che  ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali nell'anno  precedente".    Tale  obbligo  di  comunicazione
riguarda  anche  il  "personale dipendente che ha fruito dei permessi
sindacali  nell'anno  precedente  con   l'indicazione   per   ciascun
nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore".
 I   dati   riepilogativi   delle   comunicazioni   effettuate  dalle
amministrazioni pubbliche,  come  da  espressa  previsione  normativa
(art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993 e art. 6, comma
5,   del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
770/1994), devono essere pubblicati - a cura del  Dipartimento  della
funzione  pubblica  -  in un apposito allegato alla relazione annuale
sullo  stato  della  pubblica  amministrazione   da   presentare   al
Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
 Per   quanto   concerne   il   "personale  dipendente  collocato  in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una  funzione  pubblica",
si ricorda che analoghe procedure di comunicazione e di pubblicazione
dei dati sono state previste dal citato art. 54, comma 6, del decreto
legislativo n. 29/1993.
Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1996.
 Per   poter  assolvere  ai  richiamati  precisi  dettati  e  termini
legislativi e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento
si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,  entro  e  non  oltre  il 31 maggio 1997 (come disposto dal
citato art.  6 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n.  770/1994),  gli  elenchi  nominativi del personale dipendente che
nell'anno 1996:
  a) e' stato  collocato  in  aspettativa  o  permesso  per  funzioni
pubbliche,  con  l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della
qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa
o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche;
  b)  e'  stato  collocato  in  distacco  sindacale  retribuito,  con
l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  della  qualifica
rivestita, del numero complessivo dei giorni  in  distacco  sindacale
retribuito e del sindacato di appartenenza;
  c) ha fruito di permessi sindacali retribuiti, con l'indicazione, a
fianco  di  ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero
complessivo delle ore di  permesso  sindacale  fruite  (ad  eccezione
delle  ore  fruite  per la partecipazione alle assemblee sindacali) e
del sindacato di appartenenza;
  d)  e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con
l'indicazione  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  della   qualifica
rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale
non retribuita e del sindacato di appartenenza;
  e)   ha   fruito   di   permessi   sindacali  non  retribuiti,  con
l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  della  qualifica
rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale non
retribuito fruite e del sindacato di appartenenza.
 Si ritiene necessario mettere in particolare evidenza che - ai sensi
dell'art.  27  della legge n. 93/1983, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n.  29/1993
e  dei  commi  2  e  3  dell'art.  6  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994  -  le  amministrazioni  pubbliche
"sono  tenute" a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Rilevazione dati e loro trasmissione.
 Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento,
le amministrazioni pubbliche sono  invitate  a  compilare  le  schede
allegate distinte per:
  aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda A);
  distacchi sindacali retribuiti (scheda B);
  permessi sindacali retribuiti (scheda C);
  aspettative sindacali non retribuite (scheda D);
  permessi sindacali non retribuiti (scheda E).
 Tali  schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale
in  una  delle  suddette  posizioni  giuridiche,  con   l'annotazione
"negativo".
 Tutte le amministrazioni pubbliche - escluse soltanto quelle che non
sono dotate di alcun sistema informatizzato - sono tenute a fornire i
dati  su  supporto magnetico (dischetto ), allegando anche una stampa
riepilogativa dei dati inseriti nel dischetto stesso.
 A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, per  agevolare
le  amministrazioni, ha predisposto un apposito programma su supporto
magnetico distribuito ai Ministeri, alle aziende  ed  amministrazioni
dello  Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai
maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e  istituzioni
di  ricerca  e  sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la
diffusione presso le   proprie  amministrazioni  periferiche  che  ne
facciano  richiesta.
 Inoltre   il   predetto   supporto   magnetico  sara'  fornito  alle
prefetture,  in  modo  che  le  stesse  possano  corrispondere   alle
richieste  sia delle amministrazioni pubbliche periferiche, che delle
altre amministrazioni pubbliche e, in  particolare,  dei  comuni,  in
coordinamento, per questi ultimi, con le province.
 Ferme    restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche,  si  segnala
all'attenzione   dei  prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di
svolgere, nella  loro  qualita'  anche  di  presidenti  dei  comitati
metropolitani  e  provinciali  della  pubblica  amministrazione,  una
incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di  impulso  in  modo
che  nell'ambito  della  provincia  di  competenza le amministrazioni
pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le  modalita'
in  precedenza  indicate  ed  a  trasmetterle, unitamente ai predetti
supporti magnetici,  con  ogni  urgenza,  e  comunque  non  oltre  il
predetto  termine  del 31 maggio 1997 (normativamente previsto), alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Modalita' particolari di rilevazione e trasmissione dei dati.
a) Ministeri.
 Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi  a  tutti  i
propri  uffici,  centrali  e periferici, e provvedera' a trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico che sara' fornito.
b) Enti pubblici non economici.
 I  seguenti  enti:  ACI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, INAIL, INPDAI,
INPDAP, INPS, cureranno la raccolta  dei  dati  relativi  a  tutti  i
propri  uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli
direttamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico.
 I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n.
593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere  anche  con
il  predetto  supporto  magnetico  (quest'ultimo - si ripete - potra'
essere richiesto presso le prefetture), provvederanno ad   inviare  i
dati richiesti compilando soltanto le schede cartacee.
c) Regioni - Autonomie locali.
c1) Regioni.
 Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi:
  ai propri uffici;
  agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
  agli  istituti  autonomi  per  le  case popolari (i dati relativi a
questi ultimi devono essere  distinti  da  quelli  degli  altri  enti
pubblici non economici dipendenti dalla regione).
 Ciascuna regione provvedera', quindi, a trasmetterli direttamente al
Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che
sara' fornito.
c2) Enti locali.
 Ai  sensi  dell'art.  14,  comma 1, lettera l), della legge 8 giugno
1990,    n.    142,    le    province    presteranno     l'assistenza
tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e
alle  comunita'  montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a
collaborare con  le  prefetture  nella  distribuzione  del  programma
informatizzato.
 Gli  enti  locali  potranno  chiedere  copia  del supporto magnetico
direttamente alla provincia o alla prefettura competente.
 Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta dei dati  in
questione  (anche di quelli negativi), trasmettendoli al Dipartimento
della funzione pubblica.
c3) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 L'Unioncamere coordinera' la raccolta dei dati delle singole  camere
di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, e provvedera' a
trasmetterli  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  anche  sul
supporto magnetico che sara' fornito.
d) Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
 Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta dei
dati  relativi  a  tutti  i  propri  uffici, centrali e periferici, e
provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento   della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
e) Servizio sanitario nazionale.
 Alla distribuzione del programma informatizzato alle amministrazioni
di  cui  all'art.  7  del  decreto del   Presidente del Consiglio dei
Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,  provvederanno  i  competenti
assessorati  regionali alla sanita', a cui saranno inviati i supporti
magnetici.
 Ciascuno dei predetti assessorati curera' poi la successiva raccolta
dei dati relativi alle amministrazioni in  questione  rientranti  nel
territorio   di  competenza,  trasmettendoli  al  Dipartimento  della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico.
f) Istituzioni ed enti di ricerca.
 Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL,  Istituto
superiore  di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti
i  propri  uffici,  centrali  e   periferici,   e   provvederanno   a
trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della funzione pubblica
anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
 Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel
caso in cui non fossero in condizione  di  provvedere  anche  con  il
predetto  supporto  magnetico,  (quest'ultimo potra' essere richiesto
alle prefetture) provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando
soltanto le schede cartacee.
g) Scuola.
 Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei  dati
relativi  a  tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e
provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento   della
funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
h) Universita'.
 Ciascuna universita' e istituzione universitaria di cui all'art.  10
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 dicembre
1993, n. 593, curera'  la  raccolta  dei  dati  relativi  al  proprio
personale  e provvedera' a  trasmetterli direttamente al Dipartimento
della funzione  pubblica  anche  sul  supporto  magnetico  che  sara'
fornito.
i) Forze di polizia ad ordinamento civile.
 Ciascuna  forza  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta dei dati relativi  al  proprio  personale  e  provvedera'  a
trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della funzione pubblica
anche sul supporto magnetico che sara' fornito.
l) Aziende  ed  enti  di  cui  all'art.  73,  comma  5,  del  decreto
legislativo  n.  29/1993  (ASI,  CONI,  ENEA, Ente EUR, Enti autonomi
lirici e delle istituzioni concertistiche, ICE, RAI, UNIONCAMERE).
 Ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei  dati  relativi  al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che
sara' fornito.
Termine per la trasmissione dei dati.
 Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del  termine  del  31
maggio  1997  (espressamente  disposto  -  come  gia' ricordato - dal
citato art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  27 ottobre 1994, n. 770), avvertendo che nell'allegato alla
relazione  annuale  al  Parlamento  sullo  stato  della  P.A.,  sara'
particolare   cura   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
segnalare - per tutte le conseguenze e gli  effetti  che  ne  possono
discendere  circa  la  valutazione  generale  della corretta gestione
della cosa pubblica - anche l'elenco delle amministrazioni  pubbliche
inadempienti.
 Al  riguardo,  si  evidenzia anche - in maniera particolare - che il
comma 4 dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  770/1994  prevede,  nel  caso di mancato adempimento da
parte delle amministrazioni pubbliche, la  possibilita'  di  disporre
ispezioni  da  parte  del  Dipartimento della funzione pubblica e una
serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione
alla modifica delle piante  organiche,  la  non  autorizzazione  alla
assunzione  di  personale,  il  non  trasferimento  di  personale per
mobilita', il  non  rilascio  di  assensi  preventivi  per  distacchi
sindacali  retribuiti  e  per  aspettative sindacali non retribuite),
oltre che la personale responsabilita' del  funzionario  responsabile
del    procedimento   appositamente   nominato   dall'amministrazione
competente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
 I Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le  unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
commissari di Governo ed i prefetti della  Repubblica  sono  pregati,
ciascuno  nel loro ambito, di portare la presente direttiva-circolare
a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed  associati  con
la  urgenza  che  il  caso  richiede  e  di attivarsi per il rigoroso
rispetto del termine del 31 maggio 1997  per  la  compilazione  e  la
trasmissione  delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo
le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.
                                               Il Ministro: BASSANINI