IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto  il  Piano  generale  dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  10  aprile  1986  ed
aggiornato  con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto
1991;
 Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi  nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
 Visti  l'art.  1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del Presidente della Repubblica 20  aprile  1994,  n.  373,  che,  in
attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo e  tra  i  quali  figura  incluso  il  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET);
 Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito nella  legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di trasporti rapidi di massa;
 Visto  l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza  la  contrazione  di
mutui,  entro  i  limiti di impegno previsti dalla norma stessa e con
onere  di  ammortamento  a  totale  carico  dello   Stato,   per   la
realizzazione, nelle aree depresse del territorio nazionale, di opere
infrastrutturali approvate da questo Comitato, su propo-sta formulata
dal  Ministro  del bilancio e della programmazione economica d'intesa
con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  e  con  le  amministrazioni
interessate;
 Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che,
a  valere  sui  mutui  come sopra attivabili, destina 600 miliardi al
finanziamento di interventi relativi ai trasporti  rapidi  di  massa,
secondo  le  procedure  previste  dalla  richiamata  legge  n.  211 e
successive modificazioni, alla manutenzione ed al completamento delle
reti viarie provinciali ed alla metanizzazione, demandando  a  questo
Comitato   di  ripartire  l'importo  tra  le  suddette  tipologie  di
intervento;
 Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199,  da  ultimo
reiterato  con  il  decreto-legge  4 ottobre 1996, n. 517, convertito
nella legge 4 dicembre 1996, n. 611,  che,  al  comma  1,  rifinanzia
l'art.  9 della menzionata legge n. 211/1992, autorizzando a tal fine
per l'anno 1997 un limite di impegno  trentennale  di  100  miliardi;
mentre,  al  comma  2, modifica il termine per la presentazione della
progettazione esecutiva;
 Vista la nota n. 380 del  7  maggio  1996  con  la  quale  la  Cassa
depositi  e  prestiti  sviluppa  conteggi  in merito all'utilizzo dei
fondi previsti dall'allora vigente decreto-legge n. 199/1996;
 Viste le proprie delibere in data, rispettivamente,  8  maggio  1996
(Gazzetta  Ufficiale  n.  160 del 10 luglio 1996), e 27 novembre 1996
(in corso di pubblicazione), delibere con le quali questo Comitato ha
proceduto ad un primo riparto delle risorse recate dal  provvedimento
normativo per ultimo citato;
 Vista  la  propria  delibera in data 8 maggio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  provveduto  all'adempimento previsto dal citato art. 1,
comma 79,  della  legge  n.  549/1995,  attribuendo  200  miliardi  a
ciascuna delle tipologie da esso considerate;
 Visto  il  decreto-legge  1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato
con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella  legge
20  dicembre  1996,  n.  641,  che  autorizza la contrazione di mutui
quindicennali, con totale ammortamento a carico dello Stato,  per  la
realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed
economico  delle aree depresse del territorio nazionale, demandando a
questo  Comitato  di  effettuare  il  riparto   delle   somme   cosi'
ritraibili,  e  che  specifica  in  via  generale la durata dei mutui
attivabili ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.  244/1995,
convertito nella legge n. 341/1995;
 Viste  le  proprie delibere in data, rispettivamente, 12 luglio 1996
(Gazzetta Ufficiale n.  175  del  27  luglio  1996),  8  agosto  1996
(Gazzetta  Ufficiale  n.  247 del 21 ottobre 1996) e 18 dicembre 1996
(in corso di  pubblicazione),  con  le  quali  sono  stati  ripartiti
programmaticamente  gli importi derivanti dai mutui previsti all'art.
1 del provvedimento richiamato al punto precedente ed in  particolare
riservato  il  2%  di  detti  importi  al finanziamento di interventi
relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa;
 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663  (legge  finanziaria  1997),
che  differisce  al 1998 la decorrenza del limite di impegno previsto
dall'art. 1 del decreto-legge n. 517/1996, convertito nella legge  n.
611/1996;
 Vista la nota n. 18805 del 12 dicembre 1996 con la quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici,
delegato  alle  aree  urbane,  formulano  la proposta per l'ulteriore
riparto delle risorse disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge
n. 517/1996, convertito nella legge n. 611/1996, e per l'utilizzo dei
fondi riservati da questo Comitato al finanziamento di interventi  di
trasporto rapido di massa nelle aree depresse;
 Vista  la  nota  n.  34(56)/211  del 22 gennaio 1997 con la quale il
Ministero dei trasporti e della navigazione fornisce puntualizzazioni
in ordine al costo dell'intervento proposto dal  comune  di  Terni  e
rappresenta  alcune problematiche insorte in sede di attuazione delle
precedenti direttive formulate da questo Comitato;
 Preso atto di quanto previsto dal regolamento CEE n.  2081/1993  del
consiglio  delle Comunita' europee in ordine all'individuazione delle
aree depresse del territorio nazionale rientranti negli obiettivi  1,
2 e 5b;
 Preso  atto  che l'individuazione degli interventi di cui si propone
l'ammissione a finanziamento e' stata effettuata tenendo conto  della
graduatoria predisposta dalla Commissione di alta vigilanza, prevista
dall'art.  4  del decreto-legge n. 98/1995, convertito nella legge n.
204/1995, e degli approfondimenti effettuati in prosieguo;
 Preso atto che la proposta di un  impiego  integrato  delle  risorse
disponibili per il settore corrisponde alla raccomandazione formulata
con  la  citata delibera del 27 novembre 1996 da questo Comitato, che
nell'occasione aveva tra l'altro proceduto a specifici accantonamenti
per interventi relativi  alle  aree  metropolitane  di  Napoli  e  di
Palermo;
 Preso  atto  che per l'intervento relativo all'area di Bari gli enti
interessati sono pervenuti alla stipula di  un  apposito  accordo  di
programma, optando - tra i due progetti a suo tempo presentati per un
medesimo  itinerario - per il progetto predisposto ai sensi dell'art.
10  della legge n. 211/1992, e preso atto quindi che l'intervento ora
sottoposto all'approvazione di questo Comitato e' riconducibile  alla
fattispecie di cui alla delibera sopra citata;
 Preso atto che per l'intervento relativo a Napoli non risulta ancora
pervenuta  la  documentazione progettuale integrativa richiesta dalla
suddetta Commissione di alta vigilanza e che non e' quindi al momento
possibile procedere all'utilizzo del relativo accantonamento;
 Ritenuto di confermare le valutazioni formulate nella seduta del  27
novembre  1996  in  ordine  all'opportunita'  di non procrastinare la
realizzazione  di  altri  interventi  intesi  a   razionalizzare   la
mobilita' e suscettibili di favorire il rilancio dell'occupazione;
 Ritenuto  di  confermare  altresi'  i  criteri  per il riparto delle
risorse disponibili adottati nelle precedenti occasioni;
 Ritenuto di dettare direttive riferibili anche  agli  interventi  in
precedenza  approvati  ai sensi della legge n. 211/1992 per risolvere
le problematiche rappresentate dal Ministero dei  trasporti  e  della
navigazione ed ulteriori problematiche emerse in fase istruttoria;
 Udite  le relazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, che, tra
l'altro, rappresentano l'opportunita' di un contestuale  avvio  degli
interventi  relativi  a  Livorno ed a Terni, classificatisi a parita'
nella citata graduatoria della Commissione di alta vigilanza,  e  che
evidenziano,  in  tale  contesto,  la  possibilita'  di finanziare al
momento una prima tratta funzionale del progetto concernente Livorno,
in linea  del  resto  con  quanto  prospettato  dallo  stesso  comune
interessato;
 Udita  la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica che,  anche  in  considerazione  della  raccomandazione  di
questo   Comitato   circa   l'impiego  coordinato  dei  finanziamenti
riservati al  settore,  dichiara  di  far  propria  la  proposta  dei
suddetti  Ministri  per la parte concernente l'utilizzo delle risorse
per le aree depresse;
                              Delibera:
 1. Finanziamento di interventi a carico dei fondi  di  cui  all'art.
1,  comma  1, del decreto-legge n. 517/1996 convertito nella legge n.
611/1996.
 E' approvato, ai sensi dell'art.  5  della  legge  numero  211/1992,
l'intervento di cui appresso:
  Palermo - Sistema tramviario. Potenziamento passante ferroviario.
 A   detto  intervento  e'  destinata  annualmente  una  quota  delle
disponibilita' di cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  4
ottobre  1996,  n.    517, convertito nella legge 4 dicembre 1996, n.
611, nella misura massima di lire 12.044,5 mln. annui e per la durata
di 30 anni a decorrere dal 1998.
 In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa  depositi
e  prestiti  il  relativo contributo sara' ceduto, direttamente e per
l'intero  periodo  previsto,  dal  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  alla  Cassa stessa, che provvedera' a concedere all'ente
beneficiario il relativo mutuo di importo  corrispondente  al  valore
attuale del contributo cosi' ceduto, calcolato applicando un tasso di
sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.
 2.  Finanziamento  di  interventi a carico delle risorse per le aree
depresse.
 All'intervento di cui al punto precedente ed agli  altri  interventi
indicati nel prospetto allegato quale parte integrante della presente
delibera e che vengono del pari approvati, ai sensi dell'art. 5 della
legge  n.  211/1992,  e'  destinata  una quota a carico delle risorse
riservate al settore dalle delibere di questo Comitato dell'8  agosto
1996  e  del  18 dicembre 1996, meglio specificate in premessa, nella
misura massima indicata nella colonna 2 del prospetto stesso.
 L'importo di  200  miliardi  che  con  la  presente  delibera  viene
destinato  al menzionato intervento di Palermo a valere sulle risorse
riservate al settore dalla delibera del 18 dicembre 1996 e'  imputato
sulle  somme  derivanti  dai mutui di cui all'autorizzazione di spesa
prevista, per l'anno  1998,  dall'art.  1  del  decreto-legge  numero
548/1996 convertito nella legge n. 641/1996.
 Le  quote che con la presente delibera vengono destinate al suddetto
intervento ed agli altri interventi di cui all'allegato  prospetto  a
carico  del  finanziamento  complessivo  riservato  al  settore dalla
delibera dell'8 maggio 1996 sono imputate sulle somme  derivanti  dai
mutui  contratti  ai  sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995
convertito nella legge n. 341/1995, a valere sul  limite  di  impegno
relativo all'anno 1997.
 3. Disposizioni comuni ai punti 1 e 2.
 3.1.  L'approvazione  definitiva  degli interventi resta subordinata
alla  trasmissione,  da  parte  del  comune   interessato,   di   una
documentazione  dalla  quale risultino le ulteriori fonti individuate
per assicurare la copertura del costo residuo.
 La documentazione di cui al comma  precedente  dovra'  pervenire  al
Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla
data  di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
I soggetti proponenti interventi che includono  la  realizzazione  di
parcheggi  devono  individuare  e  comunicare  al  citato  Dicastero,
tempestivamente e comunque non oltre  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale, il costo
della  realizzazione  di  detti  parcheggi,  da  stralciare dal costo
totale  dell'investimento  finanziabile  ai  sensi  della  legge   n.
211/1992.
 3.2.  Come specificato la quota di contributo di cui al punto 1 e le
quote indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come  misure
massime    di   finanziamento.   Gli   importi   definitivi   saranno
quantificati,  a  seguito   dell'approvazione   della   progettazione
esecutiva  e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di
cui al punto 3.1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il
costo totale dell'intervento dovra' ricomprendere anche le previsioni
di spesa relative agli oneri accessori, nonche' l'IVA. Prima  che  si
pervenga  all'approvazione  della  progettazione  esecutiva il citato
Dicastero verifichera' l'effettiva  sussistenza  dei  cofinanziamenti
dichiarati  dall'ente  richiedente:  l'eventuale esito negativo della
verifica e comunque la mancata approvazione  del  progetto  esecutivo
comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale.
 3.3.  I soggetti beneficiari di finanziamenti relativi ad interventi
che  includono  infrastrutture  di  sosta  dovranno,   in   sede   di
presentazione    della   progettazione   esecutiva,   confermare   la
realizzazione dei parcheggi e documentare le fonti individuate per la
copertura del relativo costo. Si applicano le disposizioni di cui  al
punto  precedente  in ordine all'onere di accertamento dell'effettiva
esistenza della copertura finanziaria  da  parte  del  Ministero  dei
trasporti  e della navigazione, nonche' in ordine alle conseguenze di
eventuali esiti negativi di tale accertamento.
 3.4. Il Ministro dei trasporti e  della  navigazione  provvedera'  a
comunicare  a  questo  Comitato  i procedimenti istruttori conclusisi
negativamente ed a  trasmettere,  nelle  altre  ipotesi,  i  relativi
provvedimenti  approvativi,  con  la  quantificazione  delle economie
eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri
per gli interventi relativi ai parcheggi.
 3.5. I soggetti beneficiari che in sede di definizione del  progetto
esecutivo   -  anche  attraverso  gare  pubbliche  -  conseguano  una
riduzione del costo  totale  dell'investimento  relativo  al  sistema
rapido  di  massa  prescelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia
e/o a seguito dell'adozione di project financing, possono  trattenere
il  50%  della  riduzione  della  corrispondente quota a carico dello
Stato gia' destinata, da portare  in  detrazione  dell'ammontare  del
cofinanziamento  esterno  del  progetto.  A  tal  fine  la  quota  di
partecipazione  dello  Stato  viene   indicata,   nella   colonna   3
dell'allegato  prospetto,  in  termini  percentuali rispetto al costo
complessivo dell'investimento.
 Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva  della
gara  per  l'affidamento  dell'esecuzione  degli  interventi  saranno
acquisite allo Stato.
 3.6. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei
soggetti beneficiari.
 3.7. E' confermato l'accantonamento  disposto  al  punto  2.1  della
delibera   del  27  novembre  1996  e  sono  altresi'  confermate  le
indicazioni concernenti le verifiche  progettuali  di  cui  al  punto
stesso e le conseguenze relative a tali verifiche.
 Le  risorse che risultino comunque disponibili anche a seguito della
conclusione negativa dell'istruttoria  di  cui  al  comma  precedente
saranno  assegnate  da  questo  Comitato,  sempre  sulla  base  della
graduatoria  redatta  dalla  Commissione  di  alta  vigilanza,  anche
prescindendo, in carenza di interventi riconducibili ad una delle due
categorie   considerate,   dalla  percentuale  di  riparto  tra  aree
metropolitane e aree urbane sinora applicata.
 3.8.  Il  nucleo  ispettivo  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  effettuera'  le  verifiche  di competenza,
nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati,  in
coordinamento con il
 Ministero dei trasporti e della navigazione.
 4.  Disposizioni  riferibili  anche  agli  interventi  approvati con
precedenti delibere ai sensi della legge n. 211/1992.
 4.1. Ai fini della  dimostrazione  della  disponibilita',  da  parte
degli   enti  locali  interessati,  della  quota  di  cofinanziamento
prevista per i programmi di  intervento  approvati  con  la  presente
delibera  e  con  le  precedenti  delibere,  nonche'  ai  fini  della
dimostrazione della disponibilita' del  finanziamento  dei  parcheggi
inclusi nei programmi stessi, sono applicabili le disposizioni di cui
all'art.  43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
 4.2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto da questo Comitato
al  secondo  comma  del punto 3.5 della presente delibera, nonche' al
secondo comma dei punti 3 della delibera  del  20  novembre  1995,  3
della delibera del 21 dicembre 1995, 1.3 della delibera dell'8 maggio
1996, 1.5 della delibera del 27 novembre 1996 gli enti beneficiari di
contributi  a  carico  dei  limiti di impegno previsti dalla legge n.
211/1992 e della legge n. 611/1996, qualora realizzino economie nella
fase  di  affidamento  dell'esecuzione  dei  lavori,  sono  tenuti  a
comunicare,  entro  trenta  giorni  dall'espletamento  della relativa
gara, al Ministero dei trasporti e della navigazione  ed  alla  Cassa
depositi e prestiti il nuovo quadro economico progettuale dell'opera,
evidenziando  le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo
come sopra approvato. La Cassa  depositi  e  prestiti  provvedera'  a
ridurre,  in  misura  corrispondente, il finanziamento a carico dello
Stato, comunicando al citato Ministero l'entita' definitiva di  detto
finanziamento.
 Per  gli interventi finanziati, in tutto od in parte, a carico delle
risorse per le aree depresse  gli  enti  beneficiari  che  realizzino
economie  nella  fase  di affidamento dell'esecuzione dei lavori sono
tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente, nel
medesimo termine ivi stabilito, al Ministero dei  trasporti  e  della
navigazione   che   provvedera'   a  ridurre  corrispondentemente  il
finanziamento concesso.
 Questo Comitato potra' successivamente destinare le  economie  cosi'
realizzate.
 5. Relazione.
 Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei
lavori della Commissione di alta vigilanza,  provvedera'  a  riferire
annualmente   a   questo  Comitato  sullo  stato  di  attuazione  del
complessivo programma di  interventi  approvato  da  questo  Comitato
medesimo entro il termine indicato al punto 2.2 della delibera dell'8
maggio 1996 e sino alla completa realizzazione del programma stesso.
 Come  precisato  nell'occasione  ed  al  fine di consentire a questo
Comitato di disporre di  un  quadro  complessivo  di  valutazione  in
relazione  al  ruolo  programmatorio  ad esso rimesso dalla normativa
vigente,  il  predetto  Ministro  riferira'  anche  sullo  stato   di
attuazione  del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e
delle ferrovie  in  gestione  governativa  previsto  dalla  legge  22
dicembre  1986,  n.    910,  e  successive modifiche ed integrazioni,
nonche' sulle ulteriori misure che ritenga sia necessario adottare.
  Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 103