IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET); Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa; Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza la contrazione di mutui, entro i limiti di impegno previsti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse del territorio nazionale, di opere infrastrutturali approvate da questo Comitato, su propo-sta formulata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate; Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, a valere sui mutui come sopra attivabili, destina 600 miliardi al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa, secondo le procedure previste dalla richiamata legge n. 211 e successive modificazioni, alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione, demandando a questo Comitato di ripartire l'importo tra le suddette tipologie di intervento; Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992, autorizzando a tal fine per l'anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi; mentre, al comma 2, modifica il termine per la presentazione della progettazione esecutiva; Vista la nota n. 380 del 7 maggio 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti sviluppa conteggi in merito all'utilizzo dei fondi previsti dall'allora vigente decreto-legge n. 199/1996; Viste le proprie delibere in data, rispettivamente, 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996), e 27 novembre 1996 (in corso di pubblicazione), delibere con le quali questo Comitato ha proceduto ad un primo riparto delle risorse recate dal provvedimento normativo per ultimo citato; Vista la propria delibera in data 8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996, con la quale questo Comitato ha provveduto all'adempimento previsto dal citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995, attribuendo 200 miliardi a ciascuna delle tipologie da esso considerate; Visto il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che autorizza la contrazione di mutui quindicennali, con totale ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, demandando a questo Comitato di effettuare il riparto delle somme cosi' ritraibili, e che specifica in via generale la durata dei mutui attivabili ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995; Viste le proprie delibere in data, rispettivamente, 12 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1996), 8 agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1996) e 18 dicembre 1996 (in corso di pubblicazione), con le quali sono stati ripartiti programmaticamente gli importi derivanti dai mutui previsti all'art. 1 del provvedimento richiamato al punto precedente ed in particolare riservato il 2% di detti importi al finanziamento di interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), che differisce al 1998 la decorrenza del limite di impegno previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 517/1996, convertito nella legge n. 611/1996; Vista la nota n. 18805 del 12 dicembre 1996 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, formulano la proposta per l'ulteriore riparto delle risorse disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 517/1996, convertito nella legge n. 611/1996, e per l'utilizzo dei fondi riservati da questo Comitato al finanziamento di interventi di trasporto rapido di massa nelle aree depresse; Vista la nota n. 34(56)/211 del 22 gennaio 1997 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione fornisce puntualizzazioni in ordine al costo dell'intervento proposto dal comune di Terni e rappresenta alcune problematiche insorte in sede di attuazione delle precedenti direttive formulate da questo Comitato; Preso atto di quanto previsto dal regolamento CEE n. 2081/1993 del consiglio delle Comunita' europee in ordine all'individuazione delle aree depresse del territorio nazionale rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b; Preso atto che l'individuazione degli interventi di cui si propone l'ammissione a finanziamento e' stata effettuata tenendo conto della graduatoria predisposta dalla Commissione di alta vigilanza, prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito nella legge n. 204/1995, e degli approfondimenti effettuati in prosieguo; Preso atto che la proposta di un impiego integrato delle risorse disponibili per il settore corrisponde alla raccomandazione formulata con la citata delibera del 27 novembre 1996 da questo Comitato, che nell'occasione aveva tra l'altro proceduto a specifici accantonamenti per interventi relativi alle aree metropolitane di Napoli e di Palermo; Preso atto che per l'intervento relativo all'area di Bari gli enti interessati sono pervenuti alla stipula di un apposito accordo di programma, optando - tra i due progetti a suo tempo presentati per un medesimo itinerario - per il progetto predisposto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 211/1992, e preso atto quindi che l'intervento ora sottoposto all'approvazione di questo Comitato e' riconducibile alla fattispecie di cui alla delibera sopra citata; Preso atto che per l'intervento relativo a Napoli non risulta ancora pervenuta la documentazione progettuale integrativa richiesta dalla suddetta Commissione di alta vigilanza e che non e' quindi al momento possibile procedere all'utilizzo del relativo accantonamento; Ritenuto di confermare le valutazioni formulate nella seduta del 27 novembre 1996 in ordine all'opportunita' di non procrastinare la realizzazione di altri interventi intesi a razionalizzare la mobilita' e suscettibili di favorire il rilancio dell'occupazione; Ritenuto di confermare altresi' i criteri per il riparto delle risorse disponibili adottati nelle precedenti occasioni; Ritenuto di dettare direttive riferibili anche agli interventi in precedenza approvati ai sensi della legge n. 211/1992 per risolvere le problematiche rappresentate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ed ulteriori problematiche emerse in fase istruttoria; Udite le relazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, che, tra l'altro, rappresentano l'opportunita' di un contestuale avvio degli interventi relativi a Livorno ed a Terni, classificatisi a parita' nella citata graduatoria della Commissione di alta vigilanza, e che evidenziano, in tale contesto, la possibilita' di finanziare al momento una prima tratta funzionale del progetto concernente Livorno, in linea del resto con quanto prospettato dallo stesso comune interessato; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica che, anche in considerazione della raccomandazione di questo Comitato circa l'impiego coordinato dei finanziamenti riservati al settore, dichiara di far propria la proposta dei suddetti Ministri per la parte concernente l'utilizzo delle risorse per le aree depresse; Delibera: 1. Finanziamento di interventi a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 517/1996 convertito nella legge n. 611/1996. E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge numero 211/1992, l'intervento di cui appresso: Palermo - Sistema tramviario. Potenziamento passante ferroviario. A detto intervento e' destinata annualmente una quota delle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, nella misura massima di lire 12.044,5 mln. annui e per la durata di 30 anni a decorrere dal 1998. In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti il relativo contributo sara' ceduto, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvedera' a concedere all'ente beneficiario il relativo mutuo di importo corrispondente al valore attuale del contributo cosi' ceduto, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa. 2. Finanziamento di interventi a carico delle risorse per le aree depresse. All'intervento di cui al punto precedente ed agli altri interventi indicati nel prospetto allegato quale parte integrante della presente delibera e che vengono del pari approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, e' destinata una quota a carico delle risorse riservate al settore dalle delibere di questo Comitato dell'8 agosto 1996 e del 18 dicembre 1996, meglio specificate in premessa, nella misura massima indicata nella colonna 2 del prospetto stesso. L'importo di 200 miliardi che con la presente delibera viene destinato al menzionato intervento di Palermo a valere sulle risorse riservate al settore dalla delibera del 18 dicembre 1996 e' imputato sulle somme derivanti dai mutui di cui all'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 1998, dall'art. 1 del decreto-legge numero 548/1996 convertito nella legge n. 641/1996. Le quote che con la presente delibera vengono destinate al suddetto intervento ed agli altri interventi di cui all'allegato prospetto a carico del finanziamento complessivo riservato al settore dalla delibera dell'8 maggio 1996 sono imputate sulle somme derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995, a valere sul limite di impegno relativo all'anno 1997. 3. Disposizioni comuni ai punti 1 e 2. 3.1. L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. La documentazione di cui al comma precedente dovra' pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera. I soggetti proponenti interventi che includono la realizzazione di parcheggi devono individuare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale, il costo della realizzazione di detti parcheggi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992. 3.2. Come specificato la quota di contributo di cui al punto 1 e le quote indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come misure massime di finanziamento. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 3.1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovra' ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonche' l'IVA. Prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verifichera' l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. 3.3. I soggetti beneficiari di finanziamenti relativi ad interventi che includono infrastrutture di sosta dovranno, in sede di presentazione della progettazione esecutiva, confermare la realizzazione dei parcheggi e documentare le fonti individuate per la copertura del relativo costo. Si applicano le disposizioni di cui al punto precedente in ordine all'onere di accertamento dell'effettiva esistenza della copertura finanziaria da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' in ordine alle conseguenze di eventuali esiti negativi di tale accertamento. 3.4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvedera' a comunicare a questo Comitato i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi. 3.5. I soggetti beneficiari che in sede di definizione del progetto esecutivo - anche attraverso gare pubbliche - conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o a seguito dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota a carico dello Stato gia' destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine la quota di partecipazione dello Stato viene indicata, nella colonna 3 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo complessivo dell'investimento. Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno acquisite allo Stato. 3.6. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari. 3.7. E' confermato l'accantonamento disposto al punto 2.1 della delibera del 27 novembre 1996 e sono altresi' confermate le indicazioni concernenti le verifiche progettuali di cui al punto stesso e le conseguenze relative a tali verifiche. Le risorse che risultino comunque disponibili anche a seguito della conclusione negativa dell'istruttoria di cui al comma precedente saranno assegnate da questo Comitato, sempre sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione di alta vigilanza, anche prescindendo, in carenza di interventi riconducibili ad una delle due categorie considerate, dalla percentuale di riparto tra aree metropolitane e aree urbane sinora applicata. 3.8. Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. Disposizioni riferibili anche agli interventi approvati con precedenti delibere ai sensi della legge n. 211/1992. 4.1. Ai fini della dimostrazione della disponibilita', da parte degli enti locali interessati, della quota di cofinanziamento prevista per i programmi di intervento approvati con la presente delibera e con le precedenti delibere, nonche' ai fini della dimostrazione della disponibilita' del finanziamento dei parcheggi inclusi nei programmi stessi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 4.2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto da questo Comitato al secondo comma del punto 3.5 della presente delibera, nonche' al secondo comma dei punti 3 della delibera del 20 novembre 1995, 3 della delibera del 21 dicembre 1995, 1.3 della delibera dell'8 maggio 1996, 1.5 della delibera del 27 novembre 1996 gli enti beneficiari di contributi a carico dei limiti di impegno previsti dalla legge n. 211/1992 e della legge n. 611/1996, qualora realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dall'espletamento della relativa gara, al Ministero dei trasporti e della navigazione ed alla Cassa depositi e prestiti il nuovo quadro economico progettuale dell'opera, evidenziando le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo come sopra approvato. La Cassa depositi e prestiti provvedera' a ridurre, in misura corrispondente, il finanziamento a carico dello Stato, comunicando al citato Ministero l'entita' definitiva di detto finanziamento. Per gli interventi finanziati, in tutto od in parte, a carico delle risorse per le aree depresse gli enti beneficiari che realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente, nel medesimo termine ivi stabilito, al Ministero dei trasporti e della navigazione che provvedera' a ridurre corrispondentemente il finanziamento concesso. Questo Comitato potra' successivamente destinare le economie cosi' realizzate. 5. Relazione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvedera' a riferire annualmente a questo Comitato sullo stato di attuazione del complessivo programma di interventi approvato da questo Comitato medesimo entro il termine indicato al punto 2.2 della delibera dell'8 maggio 1996 e sino alla completa realizzazione del programma stesso. Come precisato nell'occasione ed al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro complessivo di valutazione in relazione al ruolo programmatorio ad esso rimesso dalla normativa vigente, il predetto Ministro riferira' anche sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' sulle ulteriori misure che ritenga sia necessario adottare. Roma, 30 gennaio 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 103