IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista il decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
 Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento  delle  competenze   gia'   attribuite   ai   soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della  suindicata
legge n. 488/1992;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla
riorganizzazione del Ministero del bilancio  e  della  programmazione
economica;
 Visto  l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 3, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.   104,
in  tema  di  accelerazione della concessione delle agevolazioni alle
attivita' gestite dalla soppressa Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo nel Mezzogiorno;
 Vista  la  propria  deliberazione  del  25 febbraio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, con  la  quale  e'
stata dettata la disciplina dei contratti di programma;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  del 1 marzo 1995,
notificata  con  lettera  n.  SG.(95)D/3693  del   24   marzo   1995,
concernente  il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in
Italia;
 Vista la propria deliberazione  del  20  novembre  1995,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale e'
stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;
 Vista la propria deliberazione del 26 gennaio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, con la quale  e'  stato
approvato il contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l.;
 Vista la nota prot. n. 4/4187/96 del 9 dicembre 1996 con la quale il
servizio  per la contrattazione programmata ha sottoposto al Comitato
una richiesta di proroga  di  sei  mesi  della  data  di  inizio  del
programma oggetto del contratto summenzionato;
 Considerato  che  il  ritardo  nell'inizio dei lavori, che non rende
possibile l'osservanza del termine del 31 dicembre  1996  dedotto  in
contratto,  non  appare  imputabile  alla societa', stante l'avvenuta
indizione di un'iniziativa referendaria a  livello  locale  circa  il
programmato  impianto,  con conseguente assoluta incertezza sui tempi
di   rilascio   dell'autorizzazione   necessaria   all'avvio    degli
investimenti;
 Ritenuto  opportuno  concedere  una  proroga di sei mesi del termine
originario del 31 dicembre 1996 per consentire alla Stoppani  Crotone
S.r.l.  di adempiere tutti gli obblighi contrattuali che essa avrebbe
dovuto assolvere entro tale termine;
 Su  proposta  del  Minsitro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
 
                              Delibera:
 
 Il  termine  per l'avvio degli investimenti oggetto del contratto di
programma con la Stoppani Crotone S.r.l. e' prorogato  al  30  giugno
1997.
  Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 84