IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n.  833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
 Vista  la  legge  5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di
interventi urgenti per la lotta all'AIDS;
 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  d),  e  comma  2,
della  predetta  legge  135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici
interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei  corsi  di
formazione  ed aggiornamento professionale nonche' per il trattamento
domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito  del  programma
di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
 Considerato  che,  in  base  alle  disposizioni della predetta legge
135/1990, il finanziamento degli interventi considerati  avviene  con
quote  annuali  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte corrente,
vincolate allo scopo;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421;
 Visto  l'art.  34,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il  quale
dispone,  tra  l'altro,  che  "la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale  nei rispettivi territori senza nessun
apporto   a   carico   del   bilancio   dello   Stato,    utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti  dall'art.    11,  comma  9,  del  decreto  legislativo n.
502/1992,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e,   ad
integrazione, le risorse dei propri bilanci";
 Visto  l'art.  2,  comma  3,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
 Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 1996,  con  la
quale  sono  state  ripartite  tra  le regioni le somme relative agli
interventi AIDS per  l'anno  1994,  subordinando  l'erogazione  delle
quote relative al trattamento domiciliare alla verifica, da parte del
Ministro  della  sanita',  dell'avvenuta  attivazione dell'intervento
stesso;
 Considerato che le regioni Molise, Umbria e Puglia hanno  comunicato
al   Ministero   della  sanita'  di  aver  attivato  l'intervento  di
trattamento  domiciliare,  mentre  le  regioni  Abruzzo   e   Sicilia
risultano ancora inadempienti;
 Ritenuto,  pertanto,  che  per  le  regioni  Umbria, Molise e Puglia
potra' disporsi l'erogazione  delle  somme  relative  al  trattamento
domiciliare  per  gli  anni  1994  e 1995, al contrario delle regioni
Abruzzo e Sicilia;
 Vista la proposta del Ministro della sanita'  in  data  24  dicembre
1996  concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma
complessiva di lire 95 miliardi, di cui 35  per  lo  svolgimento  dei
corsi  di  formazione ed aggiornamento professionale - in proporzione
al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti letto esistenti in
malattie  infettive  -  e  lire  60  miliardi  per  il  trattamento a
domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate, in proporzione al
numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione;
 Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso  il  proprio
parere in data 19 dicembre 1996;
                              Delibera:
 A  valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1995 - parte corrente, e' assegnata alle regioni interessate la somma
complessiva di lire 95.000.000.000 di cui:
  a) lire 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi  di  formazione
ed aggiornamento professionale;
  b)  lire 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS e patologie  correlate.  Gli  importi  relativi  alle
regioni  Abruzzo  e  Sicilia verranno erogati dal Ministro del tesoro
non appena il Ministro della sanita' fara' pervenire comunicazione in
merito all'attivazione degli interventi  di  trattamento  domiciliare
nelle regioni medesime.
 Detti  importi  sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte
integrante della presente deliberazione.
  Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 94