Alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e, per conoscenza: Al Dipartimento per la funzione pubblica All'Avvocatura generale dello Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti Alla Ragioneria generale dello Stato Al Provveditorato generale dello Stato Come e' noto, l'art. 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede, per le amministrazioni destinatarie del richiamato decreto legislativo, l'obbligo di riservare "una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificatamente qualificato nello svolgimento di attivita' relative ai sistemi informativi automatizzati, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.". Destinatari della norma sono le amministrazioni di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo, cioe' a dire le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali. La norma, cosi' come formulata, non lascia spazio a dubbi di sorta, dal momento che l'espressione "riservano" esclude qualsiasi spazio di discrezionalita'; per cui non e' ultroneo soggiungere che la riserva prevista dall'art. 11 costituisce un vero e proprio dovere di ufficio, la cui violazione sicuramente potra' riverberarsi sulla legittimita' dell'atto assunto in violazione. Per quanto concerne le modalita' di realizzazione dell'intesa, questa Autorita' ritiene di dover raccomandare che la proposta inoltrata presenti compiutamente le esigenze operative del sistema informativo e le prospettive di sviluppo dello stesso, in modo da consentire alla scrivente di apprezzare adeguatamente le necessita' prospettate ed esprimere il proprio avviso di congruita'. Il presidente: Rey