IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 
 Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976,  n.  195,
che  disciplinano  l'attivita' sementiera ed in particolare l'art.  5
della legge n. 195/1976 che prevede  l'istituzione  obbligatoria  dei
registri di varieta' per le specie di piante orticole;
 Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 con il quale sono stati
istituiti i registri di varieta' di specie di piante orticole;
 Visti  i registri predetti nei quali sono state iscritte le varieta'
di specie orticole, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione  sono
indicate nel dispositivo;
 Visto  l'art.  17, secondo comma, del regolamento d'esecuzione della
citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica in data 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce  in  dieci
anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri
nazionali;
 Considerato  che  il  medesimo  art.  17,  secondo comma, prevede il
rinnovo dell'iscrizione delle varieta' per periodi determinati;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n.
27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25  novembre
1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-bis, che
prevede   la   cancellazione   di   una  varieta'  la  cui  validita'
dell'iscrizione sia giunta a scadenza e la possibilita' di  stabilire
un  periodo  transitorio  per  la certificazione e il controllo delle
sementi;
 Atteso che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge  n.
1096/1971,  nella  riunione del 30 gennaio, aggiornata al 12 febbraio
1997,  ha  riconosciuto  nelle  varieta'  indicate  nell'art.  1  del
dispositivo  l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dall'art.  17 del
citato  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   1065/1973
modificato  dall'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 27/1984;
 Ritenuto di dover procedere in conformita';
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 Per le varieta' di  pomodoro  denominate  Long  red  ed  Ovo  rosso,
iscritte  nei  registri  nazionali delle varieta' di specie di piante
orticole con il decreto ministeriale del 15 aprile 1986, l'iscrizione
e' rinnovata per anni dieci a partire dal 1 gennaio 1997.