IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Visto l'art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in L. 15.000 e in L. 2.000 per gli atti di cui all'art. 13, commi 1 e 2 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni, e' stata elevata rispettivamente a L. 20.000 e a L. 2.500; Considerato che occorre istituire il taglio di L. 20.000 della carta bollata e della marca da bollo da L. 20.000 ed una nuova marca da bollo da L. 2.500 e determinarne le caratteristiche tecniche; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' istituito il nuovo taglio di carta bollata da lire 20.000 e un nuovo tipo di marca da bollo da L. 20.000 e da L. 2.500.