IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 
 Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni  per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1993, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
 Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla   disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
 Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del  21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali  ed
ai prodotti vegetali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  41  del  19
febbraio   1996,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 Viste  le  decisioni  della  Commissione n. 96/153/CE del 9 febbraio
1996 e n. 96/702/CE del 26 novembre 1996 che  autorizzano  gli  Stati
membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei
Paesi  Bassi,  misure supplementari contro la propagazione del Thrips
palmi Karny presente su vegetali ornamentali di Ficus  L.  in  alcuni
vivai di detto Paese;
 Considerato  che  e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie
piu' rigorose per tutelare il territorio  nazionale  dall'accresciuto
rischio  rappresentato  dall'importazione  di  vegetali  di Ficus L.,
originari del Regno dei Paesi Bassi, infestati dall'organismo  nocivo
da quarantena in questione;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                Adempimenti del Regno dei Paesi Bassi
 
 Il  Regno dei Paesi Bassi provvede affinche' per i vegetali di Ficus
L.  destinati  alla  piantagione,  diversi  dalle  sementi,   vengano
rispettate,  fino al 30 novembre 1997, le seguenti condizioni qualora
detti vegetali vengano trasportati negli altri Stati della U.E:
  essere stati conservati, coltivati ed ottenuti in vivai  registrati
ufficialmente secondo quanto previsto dalla direttiva 92/90/CEE;
  essere  stati  conservati,  coltivati  ed  ottenuti, per almeno due
mesi, in un luogo di produzione unico che, in seguito alle  ispezioni
ufficiali  e  a controlli effettuati almeno due volte al mese nei due
mesi precedenti il trasferimento dal luogo di produzione,  sia  stato
riconosciuto esente da Thrips palmi; oppure
  essere stati conservati, coltivati ed ottenuti, per almeno un mese,
in  un  luogo  di  produzione  unico ed essere stati sottoposti ad un
trattamento adeguato che garantisca l'assenza  di  Thrips  palmi;  il
suddetto  luogo  di  produzione  deve  essere  successivamente  stato
dichiarato  esente  da  Thrips  palmi  in  seguito  ad   un'ispezione
ufficiale ed a controlli effettuati almeno due volte al mese nel mese
precedente il trasferimento dal luogo di produzione;
  essere   scortati   da  un  passaporto  delle  piante  compilato  e
rilasciato  secondo  quanto  previsto  dalla  direttiva   92/105/CEE,
qualora vengano trasferiti dal luogo di produzione.
 Il  Regno dei Paesi Bassi deve fornire alla Commissione U.E. ed agli
Stati membri  informazioni  dettagliate  al  riguardo  ai  luoghi  di
produzione  di  cui  sia  stata confermata l'infestazione, non appena
giunga  conferma  della  stessa,  ferme  restando  le   comunicazioni
prescritte dall'art.  15 della direttiva 77/93/CEE.