IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1993, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Viste le decisioni della Commissione n. 96/153/CE del 9 febbraio 1996 e n. 96/702/CE del 26 novembre 1996 che autorizzano gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny presente su vegetali ornamentali di Ficus L. in alcuni vivai di detto Paese; Considerato che e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie piu' rigorose per tutelare il territorio nazionale dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di vegetali di Ficus L., originari del Regno dei Paesi Bassi, infestati dall'organismo nocivo da quarantena in questione; Decreta: Art. 1. Adempimenti del Regno dei Paesi Bassi Il Regno dei Paesi Bassi provvede affinche' per i vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, vengano rispettate, fino al 30 novembre 1997, le seguenti condizioni qualora detti vegetali vengano trasportati negli altri Stati della U.E: essere stati conservati, coltivati ed ottenuti in vivai registrati ufficialmente secondo quanto previsto dalla direttiva 92/90/CEE; essere stati conservati, coltivati ed ottenuti, per almeno due mesi, in un luogo di produzione unico che, in seguito alle ispezioni ufficiali e a controlli effettuati almeno due volte al mese nei due mesi precedenti il trasferimento dal luogo di produzione, sia stato riconosciuto esente da Thrips palmi; oppure essere stati conservati, coltivati ed ottenuti, per almeno un mese, in un luogo di produzione unico ed essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato che garantisca l'assenza di Thrips palmi; il suddetto luogo di produzione deve essere successivamente stato dichiarato esente da Thrips palmi in seguito ad un'ispezione ufficiale ed a controlli effettuati almeno due volte al mese nel mese precedente il trasferimento dal luogo di produzione; essere scortati da un passaporto delle piante compilato e rilasciato secondo quanto previsto dalla direttiva 92/105/CEE, qualora vengano trasferiti dal luogo di produzione. Il Regno dei Paesi Bassi deve fornire alla Commissione U.E. ed agli Stati membri informazioni dettagliate al riguardo ai luoghi di produzione di cui sia stata confermata l'infestazione, non appena giunga conferma della stessa, ferme restando le comunicazioni prescritte dall'art. 15 della direttiva 77/93/CEE.