IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
    Visti  l'art.  16  del  decreto-legge  26  ottobre  1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
ed il relativo regolamento d'esecuzione, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
    Vista   la   legge   22   luglio  1975,  n.  382,  recante  norme
sull'ordinamento  regionale  e  sull'organizzazione  della   pubblica
amministrazione;
    Visto  l'art.  52  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con il quale  e'  stato  delegato  alle  regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di
carburanti;
    Visti  l'art.  2,  comma 3, lettere d) ed e), l'art. 12, comma 5,
lettera b), e l'art. 13, comma 1, lettera d), della legge  23  agosto
1988, n. 400;
    Visti gli articoli 19, 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ed  il  relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
    Visto l'art. 1, comma 1, lettere  hh)  ed  ii),  della  legge  12
gennaio 1991, n. 13;
    Vista la delibera CIPE 30 luglio 1991, ed in particolare il punto
5 della stessa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  407,  recante  modificazioni  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, sopra citato;
    Udito,  sui  criteri  generali  cui  sono  informate  le presenti
direttive, d'intesa con il Ministro  per  gli  affari  regionali,  il
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  espresso  nelle  sedute  del 14 marzo 1996 e del 7 novembre
1996;
    Considerato  che  l'insoddisfacente   ritmo   del   processo   di
ristrutturazione  e  razionalizzazione  della  rete  di distribuzione
carburanti  rafforza  l'urgenza  di  allineamento  del  settore  agli
standard  europei,  in  termini  di  livello  di  erogato  medio,  di
applicazione  delle  norme  sulla   sicurezza   e   la   salvaguardia
ambientale,  nonche'  di  carattere  generale  di  ricettivita' degli
impianti e rispondenza degli stessi alle esigenze dei consumatori;
    Ritenuta  la  necessita'  di  aggiornare,  in  relazione  a  tale
esigenza,  gli  indirizzi  del Governo per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate in materia di distribuzione carburanti;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Ambito d'applicazione
    1.  Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle funzioni
amministrative delegate,  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attengono alle
direttive  di  cui  al presente decreto. Le amministrazioni regionali
adottano gli atti eventualmente necessari per  la  loro  applicazione
entro  il  termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, trascorso  inutilmente  il  quale  sono  attivati  i  poteri
sostitutivi  di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed
all'art.  13, comma 1, lettera d), della legge  23  agosto  1988,  n.
400;
    2. Il presente decreto si applica, con riferimento alle regioni a
statuto  speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano,
per  quanto  compatibile  con  i  rispettivi  statuti  e   norme   di
attuazione.