IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione; Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale e' stato delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti; Visti l'art. 2, comma 3, lettere d) ed e), l'art. 12, comma 5, lettera b), e l'art. 13, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 19, 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300; Visto l'art. 1, comma 1, lettere hh) ed ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la delibera CIPE 30 luglio 1991, ed in particolare il punto 5 della stessa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, sopra citato; Udito, sui criteri generali cui sono informate le presenti direttive, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nelle sedute del 14 marzo 1996 e del 7 novembre 1996; Considerato che l'insoddisfacente ritmo del processo di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti rafforza l'urgenza di allineamento del settore agli standard europei, in termini di livello di erogato medio, di applicazione delle norme sulla sicurezza e la salvaguardia ambientale, nonche' di carattere generale di ricettivita' degli impianti e rispondenza degli stessi alle esigenze dei consumatori; Ritenuta la necessita' di aggiornare, in relazione a tale esigenza, gli indirizzi del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione carburanti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Decreta: Art. 1. Ambito d'applicazione 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attengono alle direttive di cui al presente decreto. Le amministrazioni regionali adottano gli atti eventualmente necessari per la loro applicazione entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, trascorso inutilmente il quale sono attivati i poteri sostitutivi di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 2. Il presente decreto si applica, con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto compatibile con i rispettivi statuti e norme di attuazione.