IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
 
 Visto  il  decreto  ministeriale  5  dicembre 1966 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
 Visti i propri decreti del 6 marzo 1997 che hanno disposto per il 14
marzo  1997  l'emissione  dei  buoni  del  Tesoro  a  novantaquattro,
centottantacinque  e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione
del prezzo base di collocamento;
 Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10  novembre  1993,
n. 470;
 Visto l'art. 3,  della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
 Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art.  2 del menzionato decreto
ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con  apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1997;
 Considerato che nel verbale di aggiudicazione  dell'asta  dei  buoni
ordinari  del Tesoro per l'emissione del 14 marzo 1997 sono indicati,
tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le  tre  tranches
dei titoli emessi;
 
                              Decreta:
 
 Per  l'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1997 il
prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,48 per i B.O.T.    a
novantaquattro  giorni,  a  L. 96,88 per i B.O.T. a centottantacinque
giorni e a L. 93,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
 La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1997,  ammonta  a  lire  45.726.186.000  per  i  buoni  a
novantaquattro   giorni   con   scadenza   16   giugno   1997,  a  L.
140.322.127.000 per i titoli a centottantacinque giorni con  scadenza
15  settembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L.
322.877.265.000 per  i  titoli  a  trecentosessantasette  giorni  con
scadenza 16 marzo 1998.
 A fronte delle predette spese, viene assunzo il relativo impegno.
 Il  prezzo  minimo  accoglibile  e'  risultato pari a L. 98,12 per i
B.O.T.  a  novantaquattro  giorni,  a  L.  96,20  per  i   B.O.T.   a
centottantacinque   giorni   e   a   L.   92,30   per   i   B.O.T.  a
trecentosessantasette giorni.
 Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  dell'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 20 marzo 1997
                                     p. Il direttore generale: GRILLI