IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del Giglio (Grosseto) in data 16 ottobre 1996, n. 56; Visto il decreto del dirigente responsabile del dipartimento politiche del territorio dei trasporti e delle infrastrutture della regione Toscana in data 24 dicembre 1996, n. 09191; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 29 novembre 1996 n. 1415/2 Sett.; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 aprile 1997 al 15 settembre 1997 e' vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 28 luglio 1997 al 22 agosto 1997 e' altresi' vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.