IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
 Visto  l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  del  consiglio  comunale  dell'Isola del Giglio
(Grosseto) in data 16 ottobre 1996, n. 56;
 Visto  il  decreto  del  dirigente  responsabile  del   dipartimento
politiche  del  territorio dei trasporti e delle infrastrutture della
regione Toscana in data 24 dicembre 1996, n. 09191;
 Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 29 novembre  1996
n. 1415/2 Sett.;
 Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le  regioni  espresse  nei  succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Dal  1  aprile  1997 al 15 settembre 1997 e' vietato l'afflusso e la
circolazione nell'isola del  Giglio  degli  autobus  appartenenti  ad
imprese  non  aventi  la  sede  legale  ed  amministrativa nell'isola
stessa.  Dal 28 luglio 1997 al 22 agosto  1997  e'  altresi'  vietato
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
stabilmente residenti nell'isola del Giglio.