Con   decreto  ministeriale  n.  22239  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 12 settembre  1994  all'11  settembre
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Ferdofin Siderurgica, con sede in Torino e
unita' di S.  Giovanni  Valdarno  (Arezzo),  per  i  quali  e'  stato
stipulalo  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore  settimanali  a
20,50  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 266 unita',  su  un  organico  complessivo  di  295
unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Ferdofin   Siderurgica,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22240  del  25  febbraio  1997   e'
autorizzata, limitatamente al periodo 1 giugno 1994-21 novembre 1994,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. ingg.  Ettore e Guido di Veroli, con sede  in
Roma  e unita' di Roma, per i qali e' stato stipulalo un contratto di
solidarieta' che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. ingg. Ettore e Guido di Veroli, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
 Con  decreto  ministeriale  n.  22241  del  25  febbraio   1997   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 30 agosto 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.c.a.r.l.
Comunicazione  e  immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di
Conversano (Bari), per i quali e' stato  stipulalo  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  4  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore   medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4
unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con   decreto  ministeriale  n.  22242  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1995 al 31  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.   6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.
608,   in   favore   dei   lavoratori   dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.
Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e  unita'  di
Conversano  (Bari),  per  i  quali e' stato stipulalo un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  4  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Comunicazione  e  immagine,  a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del  decreto-legge  1  ottobre  1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari posti dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22243  del  25  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 30 agosto 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista, dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.c.a.r.l.
Comunicazione  e  immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di
Conversano (Bari), per i quali e' stato  stipulalo  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  4  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro  da  36  ore  settimanali  a  21,50  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.  510,  convertito  con
modificazioni nella legge  28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con   decreto  ministeriale  n.  22244  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 25  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista,  dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta,
con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unita' di Villanova di
Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato stipulalo un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 31 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta,  a  corrispondere  il
particolare   beneficio   previsto   dal   comma  4,  art.  6,    del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22245  del  25  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista, dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Laboratorio
farmaco  biologico  Crosara,  con  sede in Pomezia (Roma) e unita' di
Pomezia (Roma), per i  quali  e'  stato  stipulalo  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
38 unita', su un organico complessivo di 48 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Laboratorio  farmaco  biologico
Crosara,  a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con   decreto  ministeriale  n.  22246  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c.a.r.l.  Comunicazione e immagine,  con  sede  in
Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato
stipulalo  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 1 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22247  del  25  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 aprile 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Laboratorio farmaco biologico Crosara, con
sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma),  per  i  quali  e'
stato  stipulalo  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di
49 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Laboratorio  farmaco  biologico
Crosara,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con   decreto  ministeriale  n.  22248  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e unita' di Fiat auto
-  Beinasco  (Torino), Fiat auto centrale energia - Rivalta (Torino),
Fiat auto enti centrali, Torino, Fiat auto ingresso  33  -  Mirafiori
(Torino),  Fiat  auto  Mirafiori  ex Teksid (Torino), Palazzine 19-21
Mirafiori (Torino), per i quali e' stato stipulalo  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
14 unita', ed in favore di 33 lavoratori part-time,  su  un  organico
complessivo di 47 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art.   5 del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con   decreto  ministeriale  n.  22249  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31  dicembre  1994,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e  unita'  di  Centro
ricerche    Fiat  Orbassano  (Torino) e Fiat auto stabilimento Abarth
Torino, per i quali e' stato stipulalo un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unita', ed in  favore  di
20 lavaoratori part-time, su un organico complessivo di 27 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art.   5 del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con   decreto  ministeriale  n.  22250  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 26 giugno 1994 al 25  dicembre  1994,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. I.C.R.
 Buta, con sede in Villanova  di  Cepagatti  (Pescara)  e  unita'  di
Villanova  di  Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
29 unita', su un organico complessivo di 33 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.R. Buta, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22251  del  25  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 26 dicembre 1994 al 25 giugno 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.R.    Buta,  con  sede in Villanova di
Cepagatti (Pescara) e unita'di Villanova di Cepagatti (Pescara),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  28  unita',  su un organico
complessivo di 31 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R.  Buta,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio n. 237.
 Con  decreto  ministeriale  n.  22252  del  25  febbraio   1997   e'
autorizzata,  per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.   Comunicazione e immagine, con sede in
Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato
stipulalo un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  24  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 4 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e   l'Istituto
nazionale  di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessati,
sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e
immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
 Con   decreto   ministeriale  n.  22253  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c.a.r.l.  Comunicazione e immagine,  con  sede  in
Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato
stipulalo  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36  ore  settimanali  a
21,50  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 30 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e   l'Istituto
nazionale  di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessati,
sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e
immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
 Con   decreto   ministeriale  n.  22254  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6  febbraio  1996,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Termoelettra, con sede in Pomezia  (Roma)  e
unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulalo un contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8
unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Termoelettra, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
 Con   decreto   ministeriale  n.  22255  del  25  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.A.  Solvay,  con  sede  in Rosignano (Livorno) e
unita' di Rosignano (Livorno), per i  quali  e'  stato  stipulalo  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38,7 ore  settimanali  a  19,37  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a 24 unita', su un organico complessivo di 1222 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.A.   Solvay,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13 dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.