IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni   ed    integrazioni,    recante:    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme  per
l'organizzazione    ed   il   funzionamento   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
 Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1 febbraio 1995 e del 7
febbraio 1996 impartite dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
all'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  previa  intesa   con   le   amministrazioni
regionali  espressa  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  il  personale
dipendente  dalle  regioni  e  dagli  enti  regionali,  e  dopo avere
acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei  comuni  d'Italia
(ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
 Vista  la  legge  23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il  quale  e'  stata
determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire
4.200  miliardi,  rispettivamente  per gli anni 1995, 1996 e 1997, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali  del  personale  dei  comparti
degli "Enti pubblici non economici", delle "Regioni e delle autonomie
locali",  del  "Servizio  sanitario nazionale" e delle "Istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le
"competenti amministrazioni pubbliche  provvedono  nell'ambito  delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci";
 Vista  la  legge  28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il
1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il  quale  e'
stata  determinata  in  lire  1.767,96  miliardi,  in  lire  4.062,52
miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per  gli  anni
1996,  1997  e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il
personale  del  settore  pubblico,  ed  e'  stato  previsto  che   le
"compententi  amministrazioni  pubbliche provvedono nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci";
 Visti  i  contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non
medico con qualifica dirigenziale  e  relative  specifiche  tipologie
professionali,  dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale,  di  cui
all'art.  11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, - relativi, rispettivamente, al periodo dal  1
gennaio  1994  al  31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1
gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli  aspetti  economici  ed  al
periodo  dal  1  gennaio  1996  al  31 dicembre 1997, per gli aspetti
economici - sottoscritti il 5 dicembre 1996;
 Vista la lettera protocollo n. 21 del 3 gennaio 1997 (pervenuta il 7
gennaio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51,
comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni - ha trasmesso, ai
fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo
integrativo per errata-corrige dei contratti collettivi nazionali  di
lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative
specifiche  tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni
pubbliche  ricomprese  nel  comparto  del  personale   del   Servizio
sanitario  nazionale  -  per  il  quadriennio  normativo  1994-1997 e
biennio economico 1994-1995 e  per  il  biennio  economico  1996-1997
sottoscritti  il  5 dicembre 1996 - concordato l'11 dicembre 1996 tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR,
CISAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI (quest'ultime quattro  sigle  con
riserva  alla sottoscrizione per le parti riguardanti i correttivi al
CCNL  inerente  il  secondo  biennio  economico   1996-1997)   e   le
organizzazioni   sindacali   di   categoria   AUPI,   SNABI,  SINAFO,
USINCI/SICUS,  CIDA/SIDIRSS,  CISL  FISOS/Dirigenti   e   Federazione
nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanita' dirigenza.
 Visto il "Testo concordato in precedenza indicato, il quale e' stato
inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;
 Visto  l'art.  51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546  -,  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
 Visto il citato  art.  51,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
29/1993,  il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e  dagli
enti   regionali   il   Governo,  ai  fini  dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione,  "provvede  previa  intesa  con  le   amministrazioni
regionali,  espressa  dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
 Vista la lettera protocollo n. 10017/97/7.515 del  9  gennaio  1997,
con  la  quale  e'  stata  richiesta  l'"Intesa" della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  precisando  che  "tenuto  conto  dei  tempi  ristrettissimi
previsti dalla richiamata  normativa  ...  nel  caso  non  intervenga
risposta entro cinque giorni
 ...... si riterra' acquisita l'Intesa";
 Considerato  che  non  e' intervenuta risposta alla predetta lettera
del 9 gennaio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui  l'intesa
della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;
 Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non  risulta,  in
generale,  in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994,
del 1 febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite,  a  seguito  di
intesa  intervenuta  con  il Ministero del tesoro, dal Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  all'ARAN,  previa  intesa  espressa   dalla
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e dopo avere  acquisito  il  parere  dell'ANCI  e
dell'UPI;
 Considerato  che  le  modifiche  e  i  chiarimenti  apportati con il
predetto testo concordato ai precitati contratti collettivi nazionali
di lavoro  del  personale  non  medico  con  qualifica  dirigenziale,
sottoscritti il 5 dicembre 1996, non comportano alcun onere di sorta;
 Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del  17  gennaio  1997  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul piano
nazionale in precedenza citato;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  31
maggio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen.  Franco
Bassanini,  e'  stato  delegato a provvedere alla "attuazione ... del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  ..." e ad "esercitare ... ogni altra
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  relative a tutte le materie che riguardano
... 1) Funzione pubblica";
 A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla   sottoscrizione   dell'allegato   testo   dell'accordo
integrativo per errata corrige dei contratti collettivi nazionali  di
lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative
specifiche  tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni
pubbliche  ricomprese  nel  comparto  del  personale   del   Servizio
sanitario  nazionale  -  per  il  quadriennio  normativo  1994-1997 e
biennio economico 1994-1995 e  per  il  biennio  economico  1996-1997
sottoscritti  il  5 dicembre 1996 - concordato l'11 dicembre 1996 tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR,
CISAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI (quest'ultime quattro  sigle  con
riserva  alla sottoscrizione per le parti riguardanti i correttivi al
CCNL  inerente  il  secondo  biennio  economico   1996-1997)   e   le
organizzazioni   sindacali   di  categoria.    AUPI,  SNABI,  SINAFO,
USINCI/SICUS,  CIDA/SIDIRSS,  CISL  FISOS/Dirigenti   e   Federazione
Nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanita' dirigenza.
 Ai  sensi  dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
  Roma, 17 gennaio 1997
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                           Il Ministro per la funzione pubblica
                                        Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 12