Vista  la  legge  29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287, con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e  del
personale del Ministero delle finanze;
   Visto  l'art.  42,  comma 1, del menzionato decreto del Presidente
della Repubblica n. 287/1992,  giusta  il  quale  sono  istituiti  in
ciascun   capoluogo  di  provincia  gli  uffici  del  territorio  con
competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia;
   Visto l'art. 42, comma 2,  del  predetto  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  287/1992,  secondo  il  quale  gli  uffici del
territorio esercitano le  attribuzioni  gia'  demandate  agli  uffici
tecnici  erariali, alle conservatorie dei registri immobiliari e alle
intendenze di finanza per  quanto  concerne  l'amministrazione  e  la
gestione del demanio e del patrimonio immobiliare;
   Visto  il  comma  6  del  medesimo  articolo  del  regolamento  di
attuazione n. 287/1992, in base al quale nei comuni non capoluoghi di
provincia ove hanno sede le conservatorie  dei  registri  immobiliari
possono   essere   istituite   sezioni   staccate  degli  uffici  del
territorio, con competenza limitata alla conservazione  dei  registri
immobiliari;
   Considerata l'opportunita' di mantenere, nei casi in cui ricorrono
le circostanze indicate nell'art. 7, comma 11, della legge 29 ottobre
1991,  n.  358,  gli  attuali  uffici  di  conservatoria dei registri
immobiliari aventi sede in comuni non capoluoghi di  provincia  quali
sezioni staccate degli uffici del territorio delle relative province;
   Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale del 27 agosto
1996, prot. n. 8/1301;
   Visto  il  parere  del  Consiglio di Stato del 10 ottobre 1995, n.
89/1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. A partire dalla data di  attivazione  di  ciascun  ufficio  del
territorio,  da  stabilire  con  decreto  del  direttore generale del
Dipartimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le conservatorie dei registri immobiliari  aventi  sede  in
comuni  non  capoluoghi  di provincia, per le quali detto decreto non
prevede la soppressione, continuano ad operare quali sezioni staccate
dei rispettivi uffici del territorio  con  competenza  limitata  alla
conservatoria dei registri immobiliari.
   Il  presente  decreto viene trasmesso agli organi di controllo per
il visto e la registrazione.
    Roma, 12 ottobre 1996
                                                   Il Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 43