Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto l'art. 42, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, giusta il quale sono istituiti in ciascun capoluogo di provincia gli uffici del territorio con competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia; Visto l'art. 42, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, secondo il quale gli uffici del territorio esercitano le attribuzioni gia' demandate agli uffici tecnici erariali, alle conservatorie dei registri immobiliari e alle intendenze di finanza per quanto concerne l'amministrazione e la gestione del demanio e del patrimonio immobiliare; Visto il comma 6 del medesimo articolo del regolamento di attuazione n. 287/1992, in base al quale nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari; Considerata l'opportunita' di mantenere, nei casi in cui ricorrono le circostanze indicate nell'art. 7, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, gli attuali uffici di conservatoria dei registri immobiliari aventi sede in comuni non capoluoghi di provincia quali sezioni staccate degli uffici del territorio delle relative province; Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale del 27 agosto 1996, prot. n. 8/1301; Visto il parere del Consiglio di Stato del 10 ottobre 1995, n. 89/1995; Decreta: Art. 1. 1. A partire dalla data di attivazione di ciascun ufficio del territorio, da stabilire con decreto del direttore generale del Dipartimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le conservatorie dei registri immobiliari aventi sede in comuni non capoluoghi di provincia, per le quali detto decreto non prevede la soppressione, continuano ad operare quali sezioni staccate dei rispettivi uffici del territorio con competenza limitata alla conservatoria dei registri immobiliari. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per il visto e la registrazione. Roma, 12 ottobre 1996 Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 43