IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato"; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato"; Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, e' stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministro per i beni culturali e ambientali denominata "Proventi derivanti dalla vendita a terzi di stampe e negativi fotografici" - legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 7, comma 2 - di pertinenza della Soprintendenza per i beni artistici e storici per le province di Firenze - Pistoia - Prato; Vista la relazione illustrativa della liquidazione della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui risulta un avanzo di L. 4.095.968; Considerato che L. 4.095.968 sono state erroneamente versate al bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3518 (entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio), art. 24; Visto l'art. 15 della legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale dispone, tra l'altro, che sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, affidate all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, espongono nei confronti dello Stato; Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata "Proventi derivanti dalla vendita a terzi di stampe e negativi fotografici" e' chiusa a tutti gli effetti.