IL MINISTRO DEL TESORO
 Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni,
concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti  di
diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,
soggetti  a  vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale;
 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente  le  "Gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato";
 Vista  la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la "Disciplina
della soppressione delle gestioni fuori  bilancio  nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato";
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26  della  citata  legge n.
559/1993, e' stata soppressa e  posta  in  liquidazione  la  gestione
fuori   bilancio  istituita  nell'ambito  del  Ministro  per  i  beni
culturali e ambientali denominata "Proventi derivanti dalla vendita a
terzi di stampe e negativi fotografici" - legge  30  marzo  1965,  n.
340,  art. 7, comma 2 - di pertinenza della Soprintendenza per i beni
artistici e storici per le province di Firenze - Pistoia - Prato;
 Vista la relazione illustrativa della  liquidazione  della  gestione
fuori  bilancio  sopra  specificata  da  cui  risulta un avanzo di L.
4.095.968;
 Considerato che L. 4.095.968  sono  state  erroneamente  versate  al
bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3518 (entrate conseguenti alla
soppressione delle gestioni fuori bilancio), art. 24;
 Visto  l'art.  15  della  legge  11  novembre 1983, n. 638, il quale
dispone, tra l'altro, che sono estinti i residui crediti e debiti che
le  gestioni  di  liquidazione   degli   enti   soppressi,   affidate
all'Ispettorato  generale  per  gli  affari  e  per  la  gestione del
patrimonio degli enti disciolti, espongono nei confronti dello Stato;
 Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta  gestione
fuori  bilancio  sono  state  ultimate,  per cui a norma dell'art. 13
della legge n. 1404/1956 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione  del
patrimonio della medesima;
 Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di  liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori   bilancio
denominata  "Proventi  derivanti  dalla  vendita  a terzi di stampe e
negativi fotografici" e' chiusa a tutti gli effetti.