IL MINISTRO DEL TESORO
 Vista la legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,  n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
 Vista  la  legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n. 16
del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e  delle
casse mutue di malattia per gli artigiani;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con
il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.
12-bis  della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di
assistenza di malattia da sopprimere;
 Visto il decreto ministeriale  29 luglio 1977, concernente la nomina
dei commissari liquidatori delle Casse  mutue  di  malattia  per  gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
 Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,  convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
 Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  in  base  al
quale  lo  speciale  ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la gestione del patrimonio degli entri
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
 Visti gli atti della gestione  liquidatoria  della  Cassa  mutua  di
malattia per gli artigiani di Genova;
 Visti  il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
 Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto  ente  sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente stesso;
 Considerato  che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con
un disavanzo di L. 218.285.549 ripianato con interventi finanziari  a
carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)
di cui all'art. 77 della citata legge n.  833/1978;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli
artigiani di Genova e' chiusa a tutti gli effetti.