IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visti gli atti della Cassa di soccorso della Societa' autolinee Giuseppe Licata di Agrigento nonche' la relazione illustrativa; Considerato che dal riaccertamento del bilancio dell'esercizio 1979 e' emerso un debito della Cassa nei confronti dello Stato per L. 2.166.001; Considerato che la Cassa di soccorso vantava nei confronti dello Stato un credito di L. 1.800.000 relativo al compenso dovuto al commissario liquidatore per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1980; Considerato che dalla compensazione tra le due partite suddette e' residuato un debito della Casa di soccorso nei confronti dello Stato di L. 366.001; Considerato che per il credito predetto si e' proceduto alla cancellazione per onerosa esazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Societa' autolinee Giuseppe Licata di Agrigento e' dichiarata chiusa a tutti gli effetti. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 1996 p. Il Ministro: Pinza