IL MINISTRO DEL TESORO
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che
individuava le Casse di soccorso per il  personale  dipendente  delle
aziende  autoferrotramviarie  tra  gli  enti  e  le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
 Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
concernente  la  liquidazione  di  enti,  fondi  e  casse mutue anche
aziendali;
 Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina
dei commissari liquidatori delle predette casse;
 Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato
alla  data  del  30  giugno  1980  la   cessazione   delle   gestioni
commissariali;
 Vista  la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
 Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione
e la liquidazione degli enti  di  diritto  pubblico  sotto  qualsiasi
forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato e comunque
interessanti la finanza statale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,  n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari  e  la  gestione  del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
 Visti  gli  atti  della  Cassa  di soccorso della Societa' autolinee
Giuseppe Licata di Agrigento nonche' la relazione illustrativa;
 Considerato che dal riaccertamento del bilancio dell'esercizio  1979
e'  emerso  un  debito  della  Cassa nei confronti dello Stato per L.
2.166.001;
 Considerato che la Cassa di soccorso  vantava  nei  confronti  dello
Stato  un  credito  di  L.  1.800.000  relativo al compenso dovuto al
commissario liquidatore per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1980;
 Considerato che dalla compensazione tra le due partite  suddette  e'
residuato  un debito della Casa di soccorso nei confronti dello Stato
di L. 366.001;
 Considerato che  per  il  credito  predetto  si  e'  proceduto  alla
cancellazione  per  onerosa  esazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo
40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  relativa  agli  interventi
correttivi di finanza pubblica;
 Accertato  che  le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente
medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 La  liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  di  soccorso  della
Societa' autolinee Giuseppe Licata di Agrigento e' dichiarata  chiusa
a tutti gli effetti.
 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 13 dicembre 1996
                                                p. Il Ministro: Pinza