IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566 con la quale sono stati istituiti gli Enti economici dell'agricoltura; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1942 con il quale il Ministero per l'agricoltura e per le foreste determinava la sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura e li elencava comprendendo tra questi l'Ente economico fibre tessili; Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con il quale gli enti economici dell'agricoltura, tra i quali l'Ente economico fibre tessili, sono stati soppressi e posti in liquidazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842 di assunzione della liquidazione del patrimonio dell'Ente predetto da parte del Consorzio nazionale produttori canapa; Visto l'art. 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641 di soppressione e messa in liquidazione del Consorzio nazionale produttori canapa; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1981 con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente economico fibre tessili sono state avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni dell'Ente economico fibre tessili sono stace ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 2.848.111.422; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico fibre tessili e' chiusa a tutti gli effetti;