IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1127, istitutiva del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438, con il quale il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) e' stato soppresso in applicazione dell'art. 3 della legge n. 70 del 20 marzo 1975 e le relative operazioni di liquidazione sono state affidate a questo Ispettorato generale con le modalita' stabilite dalla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) sono state ultimate, per cui, a norma della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 425.813.739 ripianato con interventi finanziari a carico del conto 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e' chiusa a tutti gli effetti.