IL MINISTRO DEL TESORO
    Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,  convertito  dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 2, riguardante
l'attribuzione  al  Ministro  del  tesoro della titolarita' di poteri
speciali;
    Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994
il quale individua i soggetti nei confronti dei quali opera il limite
al possesso azionario previsto dallo stesso articolo;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
marzo 1997, adottato ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 332 del 1994, con il quale sono state individuate la
Stet  S.p.a.    - Societa' finanziaria telefonica (Stet) e la Telecom
Italia S.p.a.  quali  societa' nei cui statuti deve essere introdotta
una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarita' di
uno o piu' dei poteri di cui all'art. 2, comma 1, citato;
    Visto il decreto del Ministro  del  tesoro  del  21  marzo  1997,
emanato  ai  sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332
del 1994, che individua il contenuto della clausola che attribuisce i
poteri speciali da introdurre negli statuti di Stet e Telecom Italia,
prevedendo tra l'altro il potere di gradimento  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 332 del 1994;
    Visto  l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n.
332 del 1994 che prevede il potere di  gradimento  del  Ministro  del
tesoro   all'assunzione   di   partecipazioni   rilevanti,  per  tali
intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima  parte  del
capitale   sociale  rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto
nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro
del tesoro con proprio decreto;
    Tenuto conto delle dimensioni del capitale sociale della  Stet  e
della Telecom;
                              Decreta:
    La  partecipazione  rilevante  nel  capitale  della Stet S.p.a. e
della Telecom Italia S.p.a., ai fini  dell'esercizio  del  potere  di
gradimento  del  Ministro  del  tesoro  di  cui  all'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito
dalla  legge  30  luglio  1994, n. 474, e' fissata in una percentuale
pari o superiore al 3% del capitale sociale rappresentato  da  azioni
con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
     Roma, 24 marzo 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi