IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 disposizioni sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti ammministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specilizzazione del settore veterinario; Visto il primo comma dell'art. 3 della tabella XLV/1 - allegata al predetto decreto ministeriale 8 marzo 1994 - relativo alla determinazione del numero degli iscritti; Considerata la necessita' di procedere alla rettifica del suddetto primo comma dell'art. 3 per adeguarlo alla fonte normativa vigente; Visti gli articoli 17 e 32 della citata Tabella XLV/1 relativi all'ordinamento rispettivamente della Scuola di specializzazione in "Diritto e legislazione veterinaria" e della Scuola di specializzazione in "Sanita' pubblica veterinaria" e in particolare l'ultimo comma relativo ai titoli di ammissione; Considerata l'opportunita' di procedere all'integrazione del suddetto comma negli ordinamenti delle citate scuole di cui agli articoli 17 e 32 della tabella XLV/1 nel senso che dopo le parole "successive modificazioni" vanno aggiunte le seguenti: "contenute nel decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 dicembre 1996; Ritenuta la necessita' di modificare la Tabella XLV/1 allegata al decreto ministeriale 8 marzo 1994; Decreta: Articolo unico Il primo comma dell'art. 3 della Tabella XLV/1 allegata al decreto ministeriale 8 marzo 1994 e' sostituito dal presente: "Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162". Negli articoli 17 e 32 della citata Tabella XLV/1 relativi rispettivamente agli ordinamenti della Scuola di specializzazione in "Diritto e legislazione veterinaria" e della Scuola di specializzazione in "Sanita' pubblica veterinaria" nell'ultimo comma relativo ai titoli di ammissione dopo le parole "successive modificazioni" vanno aggiunte le seguenti "contenute nel decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1997 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997 Registro n. 1 Universita', foglio n. 16