DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
24  maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
 Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
 Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 marzo 1997 concernente la dichiarazione dello stato  di  emergenza
relativa all'afflusso di cittadini albanesi sul territorio italiano;
 Ritenuta  l'esigenza  di  porre  in essere ogni utile uniziativa per
fonteggiare adeguatamente la situazione  connessa  all'assistenza  di
cittadini albanesi giunti sul territorio nazionale;
 Sentito il Ministero del tesoro;
 Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
 1. Per il coordinamento delle attivita' connesse all'assistenza  dei
cittadini albanesi provenienti dall'Albania, dislocati sul territorio
nazionale  una  volta giunti nei centri di accoglienza, e' costituito
un  Comitato  presso  il  Ministero   dell'interno   presieduto   dal
Sottosegretario   di   Stato  delegato  per  il  Coordinamento  della
protezione  civile  e  composto  dal  commissario  straordinario  per
l'immigrazione  da  Paesi  extracomunitari  e  da  rappresentanti dei
Ministri dell'interno, della difesa, di  grazia  e  giustizia,  della
sanita',  dei  dipartimenti  della  protezione  divile e degli affari
sociali,  della  Croce  rossa  italiana,  delle   organizzazioni   di
volontariato e di altre strutture pubbliche e private.
 2.  Il  Comitato  di  cui  al  comma precedente provvede a stabilire
indirizzi operativi uniformi  per  le  attivita'  dei  prefetti,  cui
compete il coordinamento a livello provinciale dell'emergenza.