IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                RICERCA  SCIENTIFICA  E   TECNOLOGICA
 Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 230, concernente
l'attuazione delle direttive Euratom 80/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in
materia di radiazioni ionizzanti;
 Visto, in particolare, l'art. 110, comma 6;
 Considerato che la richiamata disposizione prevede  che  i  Ministri
della  sanita'  e  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica stabiliscono le modalita' per l'acquisizione di  adeguate
conoscenze  radioprotezionistiche  nell'ambito dei corsi di laurea in
medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonche' dei
corsi  di  specializzazione  in  radiodiagnostica,   radioterapia   e
medicina nucleare;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica, datato 10 luglio 1996, con il  quale  sono
state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;
 Considerato  che  il  nuovo  ordinamento  gia'  prevede l'area della
diagnostica per immagini e della radioterapia nell'ambito della quale
e' previsto l'obiettivo di garantire la conoscenza  delle  principali
norme di fisica sanitaria e di radioprotezione;
 Considerato  che  le universita' dovranno adeguare l'ordinamento dei
corsi di laurea in medicina e chirurgia istituiti presso  le  proprie
sedi;
 Ritenuto  di  prevedere  che,  in  sede  di adeguamento, le facolta'
stabiliscano, anche nei confronti degli studenti  gia'  iscritti  che
completeranno   gli   studi   previsti  dal  precedente  ordinamento,
l'obbligo   di   acquisire   le    predette    adeguate    conoscenze
radioprotezionistiche;
 Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica, in data 11 maggio 1995 e  3  luglio  1996,
con  i  quali  sono  state  apportate  modificazioni  all'ordinamento
didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione
del settore medico;
 Considerato che le universita' devono  provvedere  al  riordinamento
delle scuole in conformita' alle disposizioni dei predetti decreti;
 Considerato di prevedere che, in sede di adeguamento, le universita'
stabiliscano,  per tutti i corsi di specializzazione nelle discipline
chirurgiche  e,  comunque,  in  quelle  che  comportano   o   possono
comportare  attivita'  radiodiagnostiche  complementari all'esercizio
clinico, un congruo periodo  di  attivita'  didattica  teorica  e  di
tirocinio      finalizzata     all'acquisizione     di     conoscenze
radioprotezionistiche,   che   tengano    conto    delle    attivita'
radiodiagnostiche  complementari  all'esercizio  clinico  proprie  di
ciascuna disciplina;
 Ritenuto di prevedere, altresi', che, in  sede  di  adeguamento  dei
corsi   di   specializzazione  in  radiodiagnostica,  radioterapia  e
medicina nucleare, le universita' stabiliscano che i  consigli  delle
predette   scuole   determinino,  nel  piano  di  studio,  specifiche
attivita'  didattiche  e  pratiche, da svolgere in tutti gli anni del
corso, con l'obiettivo formativo della acquisizione delle  necessarie
conoscenze teorico-pratiche radioprotezionistiche;
 Ritenuto, per quanto concerne il corso di laurea in odontoiatria, di
prevedere   per   le   universita'   analogo   obbligo   di  modifica
dell'ordinamento didattico del corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
protesi dentaria;
 Sentito il Consiglio superiore di sanita';
 Sentito il Consiglio universitario nazionale;
 Sentito  il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
 Sentita la conferenza Stato-regioni;
                             Decretano:
                               Art. 1.
 1. Entro i sei  mesi  successivi  alla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
per i fini di cui all'art. 110 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.   230,  gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea  e  di
specializzazione contemplati dal decreto stesso che non prevedano tra
gli obiettivi didattici la radioprotezione, saranno modificati con le
procedure previste dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.