IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e, in particolare l'art.   5,
lettera h);
 Visto  l'art.  19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita'  di  limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
 Vista  l'ordinanza  ministeriale  18 luglio 1990, come integrata e/o
modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto  1991,  18  febbraio
1993,  14  luglio  1993  e 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 9
agosto 1995, 12 agosto 1995, 2  aprile  1996,  18  giugno  1996  e  6
dicembre 1996;
 Visti  gli  articoli  5,  ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i) e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visti i decreti del Ministro della sanita' 23  dicembre  1992  e  30
luglio   1993,   concernenti,  tra  l'altro,  disposizioni  circa  il
programma  di  controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto   delle
quantita'  massime  di  residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari
tollerate nei prodotti destinati  all'alimentazione;
 Visto il decreto del Ministro della sanita' del  23  settembre  1996
concernente  le  nuove  condizioni  di  impiego  relative ai prodotti
fitosanitari contenenti sostanze attive per le quali i limiti massimi
di residui di cui al decreto 9 agosto  1995  implicano  una  modifica
delle condizioni di autorizzazione;
 Visti   i  decreti  ministeriali  relativi  alle  autorizzazioni  di
prodotti fitosanitari, emanati nel periodo 30 maggio 1996 e  novembre
1996;
 Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva  per i
prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
 Ritenuto   di   dover   provvedere  all'aggiornamento  delle  citate
ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5  agosto  1991,  18  febbraio
1993,  14  luglio  1993,  3  maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9
agosto 1995, 12 agosto 1995, 2  aprile  1996,  18  giugno  1996  e  6
dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Limiti massimi di residui
 1.  Sono  approvati  in  via  provvisoria,  fino  all'emanazione  di
apposite direttive  comunitarie,  i  limiti  massimi  di  residui  di
sostanze  attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1
del presente decreto,  il  quale  integra  e  modifica  l'allegato  1
dell'ordinanza   ministeriale  18  luglio  1990,  come  modificata  e
integrata dalle ordinanze ministeriali 5  agosto  1991,  18  febbraio
1993,  14  luglio  1993,  3  maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9
agosto 1995, 12 agosto 1995, 2  aprile  1996,  18  giugno  1996  e  6
dicembre 1996.
 2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze
attive  dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2 del presente
decreto, il quale integra  e  modifica  l'allegato  3  dell'ordinanza
ministeriale  18  luglio  1990,  come  modificata  e  integrata dalle
ordinanze  ministeriali  5  agosto  1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio
1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali  12  agosto  1995,  18
giugno 1996 e 6 dicembre 1996.