IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e, in particolare l'art. 5, lettera h); Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i) e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 23 settembre 1996 concernente le nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per le quali i limiti massimi di residui di cui al decreto 9 agosto 1995 implicano una modifica delle condizioni di autorizzazione; Visti i decreti ministeriali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, emanati nel periodo 30 maggio 1996 e novembre 1996; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle citate ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. Limiti massimi di residui 1. Sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata e integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996. 2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata e integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 12 agosto 1995, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996.