IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81 sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; Vista la comunicazione 27 marzo 1997 del comitato provinciale dei servizi radiotelevisivi di Trento relativa all'avvenuta fissazione per il giorno 4 maggio 1997, in primo turno, e per il giorno 18 maggio, nell'eventuale secondo turno, dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento); Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche ovvero edizioni locali di queste, nonche' le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione nei comuni anzidetti, interessate agli eventi locali; Dispone: Art. 1. Comunicazioni preventive 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento) fissate per il giorno 4 maggio 1997, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro tre giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. 2. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento), sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi entro tre giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto.