IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                RICERCA  SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
 Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega  al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didatticha ed organizzativa;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382,  riordinamento  della  docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
 Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168, concernente  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione  del  piano
quadriennale 1986-90;
 Vista  la  legge  19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
 Vista la legge 12 gennaio 1991, n.  13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
 Considerata  l'opportunita'  di  procedere  alla   revisione   degli
ordinamenti  didattici  delle  scuole di specializzazione del settore
giuridico;
 Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi  nelle
adunanze  dell'8  marzo  1996,  del  13 giugno 1996 e del 14 novembre
1996;
 Sentito il Consiglio nazionale forense;
 Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/6, la tabella XLV/7
recante  gli  ordinamenti  didattici delle scuole di specializzazione
del settore giuridico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa
al  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.   1652,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono aggiunti i seguenti diplomi di
specializzazione:
  diploma di specializzazione in autonomie costituzionali;
  diploma di  specializzazione  in  comparazione  giuridica  su  base
romanistica;
  diploma  di  specializzazione  in  diritto amministrativo e scienza
dell'amministrazione;
  diploma di specializzazione in diritto bancario e finanziario;
  diploma di specializzazione in diritto civile;
  diploma di specializzazione in diritto commerciale;
  diploma di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali;
  diploma di specializzazione in diritto del lavoro;
  diploma  di  specializzazione in diritto delle regioni e degli enti
locali;
  diploma di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico;
  diploma di specializzazione in diritto ed economia delle  Comunita'
europee;
  diploma di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente;
  diploma di specializzazione in diritto europeo;
  diploma di specializzazione in diritto internazionale;
  diploma di specializzazione in diritto penale e processuale penale;
  diploma di specializzazione in discipline giuridiche processuali;
  diploma  di  specializzazione  in  informatica  giuridica e diritto
dell'informazione;
  diploma di specializzazione  in  istituzioni  e  politiche  per  la
tutela dei diritti umani;
  diploma di specializzazione in istituzioni regionali;
  diploma  di specializzazione in metodi e tecniche per la formazione
e l'attuazione delle leggi;
  diploma di specializzazione in sicurezza sociale.