IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con decreto 12 agosto 1992, n. 396, recante le modalita' per la gestione del predetto Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, recante norme regolamentari in materia di contributo per l'alimentazione del citato Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione; Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1995 con il quale e' stata determinata per l'anno 1996 la misura del contributo dovuto sui premi assicurativi a favore del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione; Visto il rendiconto della gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione per l'anno 1995, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP nella riunione del 25 novembre 1996; Considerato che, in relazione alle esigenze finanziarie del Fondo predetto, non appare necessario apportare modifiche alla misura percentuale del contributo dovuto per la sua alimentazione; Decreta: La maggiorazione di imposta sui premi assicurativi, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive disposizioni modificative ed integrative e' confermata, per l'anno 1997, nella misura dell'uno per mille (0,1%). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani p. Il Ministro del tesoro Pinza Il Ministro di grazia e giustizia Flick