IL MINISTRO DELLA DIFESA
 
 Visto l'art. 1, commi 105 e 108, della legge 23  dicembre  1996,  n.
662;
 Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;
 Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;
 Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368;
 Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
 Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
 Vista la legge 20 novembre 1980, n. 574;
 Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
 Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 1.  Per  gli ufficiali di complemento di prima nomina reclutati dopo
il 1 settembre 1996 la durata della ferma e' ridotta a 14 mesi.
 2.  In  via  transitoria,  per  fronteggiare   particolari   carenze
organiche  derivanti  dall'attuazione  del  precedente  comma  1, gli
ufficiali medici di complemento di prima nomina, arruolati nel  1996,
dopo  il 1  settembre, possono, a domanda, permanere in servizio fino
al compimento del quindicesimo mese.
  Roma, 28 marzo 1997 Il Ministro: Andreatta