IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 1, commi 105 e 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819; Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414; Vista la legge 20 novembre 1980, n. 574; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62; Decreta: Art. 1. 1. Per gli ufficiali di complemento di prima nomina reclutati dopo il 1 settembre 1996 la durata della ferma e' ridotta a 14 mesi. 2. In via transitoria, per fronteggiare particolari carenze organiche derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, gli ufficiali medici di complemento di prima nomina, arruolati nel 1996, dopo il 1 settembre, possono, a domanda, permanere in servizio fino al compimento del quindicesimo mese. Roma, 28 marzo 1997 Il Ministro: Andreatta