IL MINISTRO DELLA DIFESA
 
 Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
 Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
 Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
 Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386;
 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
 Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653;
 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663;
 Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l'art.  1,
commi 111, 112 e 114 relativi al trattenimento  in  servizio  per  un
ulteriore  periodo  di 12 mesi dei graduati e militari in servizio di
leva, ed alla  definizione  delle  modalita'  di  transito  in  ferma
triennale del predetto personale;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
     Trattenimento dei militari in servizio di leva obbligatorio
 
 Per  consentire  l'attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 111 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i  militari  in
servizio  di  leva  obbligatorio  possono, con modalita' da definirsi
successivamente,  essere  trattenuti  in  servizio,  a  domanda,   da
presentare  entro  l'ottavo mese di ferma, per ulteriori 12 mesi, con
il grado rivestito, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa
fissati  annualmente  per  ciascuna  Forza  armata  nella  legge   di
bilancio,  in  conforrnita'  all'art.  7  del  decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196.