IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l'art. 1, commi 111, 112 e 114 relativi al trattenimento in servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi dei graduati e militari in servizio di leva, ed alla definizione delle modalita' di transito in ferma triennale del predetto personale; Decreta: Art. 1. Trattenimento dei militari in servizio di leva obbligatorio Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 111 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i militari in servizio di leva obbligatorio possono, con modalita' da definirsi successivamente, essere trattenuti in servizio, a domanda, da presentare entro l'ottavo mese di ferma, per ulteriori 12 mesi, con il grado rivestito, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata nella legge di bilancio, in conforrnita' all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.