Avvertenza:
  Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della  sanita'  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
facilitare  la  lettura delle disposizioni del decreto, integrate con
le modifiche apportate dalle nuove  disposizioni  di  legge.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
  Nel testo di detto decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
-serie  generale  - n. 40 del 18 febbraio 1992, sono state, pertanto,
inserite le modifiche ad esso apportate dalle seguenti  disposizioni,
intervenute successivamente (quelle apportate, da ultimo, dal decreto
legislativo n. 47/1997 sono evidenziate con caratteri corsivi):
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   D.Lgs.   4  febbraio  1993,  n.  66,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64  del
18 marzo 1993.
   D.Lgs.  17 marzo 1995, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 86 del 12 aprile 1995.
   D.Lgs.  24  febbraio  1997,  n.  47,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  49/L  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54
del 6 marzo 1997.
                               Art. 1.
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  b) sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2,  del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  c)  specialita'  medicinale:  i  medicinali,  definiti dall'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  d) medicinale  veterinario:  qualsiasi  medicinale  destinato  agli
animali;
  e)   medicinale  veterinario  prefabbricato:  qualsiasi  medicinale
veterinario  preparato  in  anticipo  e  che  non  corrisponde   alla
definizione delle specialita' medicinali, immesso in commercio in una
forma farmaceutica che puo' essere usata senza trasformazione;
  f)  premiscela  per  alimenti  medicamentosi:  qualsiasi medicinale
veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione  di
alimenti medicamentosi;
  g)   alimento  medicamentoso:  qualsiasi  miscela  di  uno  o  piu'
medicinali veterinari con uno o piu' alimenti preparata  prima  della
immissione  in  commercio  e  destinata  ad essere somministrata agli
animali  senza  trasformazione,  a  motivo   delle   sue   proprieta'
medicinali.
 2.  Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente
decreto gli  additivi  ((di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni.))