IL MINISTRO DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  1,  comma  4,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28  febbraio  1997,  n.
30,  in  forza  del  quale,  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,   e   fino   alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  un  importo  pari  al 22 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni  di  lire  degli
interessi  passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di
rivalutazione dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione  pagati  a
soggetti  residenti  nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della  Comunita'  europea,  ovvero  a  stabili   organizzazioni   nel
territorio  dello  Stato  di  soggetti non residenti in dipendenza di
mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui
alle lettere a), b), c) e d) dell'art.  31, primo comma, della  legge
5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale;
 Visto,  in  particolare,  l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 4, del
citato decreto-legge n. 669  del  1996,  il  quale  prevede  che  con
decreto  del  Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le
condizioni alle quali e' subordinata la predetta detrazione;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 1. Gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,  nonche'  le
quote  di  rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea, ovvero a stabili  organizzazioni  nel
territorio  dello  Stato  di  soggetti non residenti in dipendenza di
mutui  contratti  per  effettuare  gli  interventi  di  recupero  per
l'edilizia  residenziale  di cui all'art. 2, sono detraibili, ai fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   e   fino   alla
concorrenza  del  suo  ammontare, per un importo pari al 22 per cento
dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire.
 2. In caso di contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o  di  piu'
contratti  di  mutuo,  il  limite  dei  5 milioni di lire e' riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti.
 3. La detrazione di cui al comma 1 si applica ai soli  contratti  di
mutuo stipulati nel 1997.