IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale; Visto, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la predetta detrazione; Decreta: Art. 1. 1. Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti per effettuare gli interventi di recupero per l'edilizia residenziale di cui all'art. 2, sono detraibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire. 2. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo, il limite dei 5 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. 3. La detrazione di cui al comma 1 si applica ai soli contratti di mutuo stipulati nel 1997.