LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento; Visto che in data 3 febbraio 1997 la OI Italia S.r.l., ha acquistato n. 11.019.410 azioni ordinarie Avir S.p.a. pari al 26,243% del corrispondente capitale sociale e il 100% della Orion S.p.a., societa' che detiene n. 22.100.000 di azioni ordinarie Avir S.p.a., pari al 52,633% del corrispondente capitale; Visto che la OI Italia S.r.l., ha comunicato a questa Commissione, in data 5 marzo 1997, di voler procedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie emesse dall'Avir S.p.a. non ancora in suo possesso; Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992; Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dall'Avir S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9; Delibera: Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dall'Avir S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 7% per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 19 marzo 1997 Il presidente: Berlanda