Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
All'assessore agli enti locali
della regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
All'A.R.A.N. - Servizio
contrattazione
1. Premessa.
Com'e' noto, per i segretari comunali e provinciali l'art. 73 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, nel far salve le disposizioni di cui all'art. 52,
comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - il quale rimanda alla
leggel'istituzione di un albo territorialmente articolato, i
requisiti professionali per l'iscrizione, la classificazione degli
enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le
responsabilita', i trasferimenti e le modalita' di accesso e di
progressione nella carriera - stabilisce che il trattamento economico
venga definito con i contratti nazionali di lavoro, da sottoscriversi
secondo le procedure previste dal medesimo decreto.
A tali fini, la categoria dei segretari comunali e provinciali
appartenenti
alle qualifiche dirigenziali e' stata inserita nell'area autonoma e
separata di contrattazione del personale dirigente dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei Ministeri.
Cio', in quanto l'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme relative allo stato
giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali, prevede
che ai segretari comunali generali di classe 2, 1/B e 1/A ed ai
segretari provinciali spetti il trattamento economico previsto per i
dirigenti delle amministrazioni statali dal decreto del Presidente
della Repubblic 30 giugno 1972, n. 748, secondo l'equiparazione di
cui alla tabella D annessa al medesimo decreto, ossia:
segretario generale cl. 2 - trattamento economico del primo
dirigente;
segretario generale cl. 1/B - trattamento economico del dirigente
superiore;
segretario generale cl. 1/A - trattamento economico del dirigente
superiore maggiorato del 14%.
La nuova disciplina del trattamento economico e' stata definita con
due accordi, sottoscritti entrambi in data 9 gennaio 1997, relativi,
per la parte economica, ai periodi 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995
e 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
E' appena il caso di rilevare che, in data 23 gennaio 1997, e' stato
siglato un accordo integrativo - che prevede, tra l'altro,
l'istituzione della retribuzione di posizione e di risultato - per la
cui applicazione si resta in attesa dell'apposita autorizzazione
governativa alla sottoscrizione.
Si fa altresi' presente che, in attesa della nuova legge di riforma
dello stato giuridico della categoria, resta ancora valido ed
efficace, ai sensi e per effetti dell'art. 52, comma 5, della legge
n. 142/1990, il disposto normativo di cui all'art. 13 della legge 9
agosto 1954, n. 749, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 34
della legge 8 giugno 1962, n. 604, il quale stabilisce che lo
stipendio dovuto ai segretari e' a carico degli enti presso i quali i
medesimi prestano servizio ed e' attribuito per i segretari iscritti
nel ruolo nazionale, quali sono i segretari generali, con
provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'interno.
Con decreto ministeriale del 21 maggio 1973, tale competenza e'
stata delegata ai prefetti.
Invero, nell'ambito della regione siciliana e sarda, se e' rimasta
ferma, per l'adozione dei decreti di trattamento economico, la
competenza prefettizia con riguardo ai segretari comunali e ai
segretari comunali capi, invece per i segretari generali, ai sensi e
per effetti del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946,
n. 123, e successive modificazioni ed integrazioni, la competenza in
esame viene esercitata, rispettivamente, dall'assessorato regionale
agli enti locali e dalla rappresentanza del Governo nella regione
sarda.
Per la regione Valle d'Aosta, la competenza, in ordine all'esercizio
dei servizi di prefettura, resta delegata alla presidenza della
giunta regionale.
Cio' premesso, al fine di evitare eventuali effetti negativi
derivanti da una ritardata adozione dei decreti di rideterminazione
economica, si invitano le SS.LL. ad autorizzare gli enti locali
interessati, ai quali dovranno essere trasmessi la presente circolare
e i relativi allegati, ad applicare gli accordi in argomento.
Resta fermo, in tale evenienza, l'obbligo dei responsabili dei
competenti servizi degli enti di procedere, all'atto della notifica
dei succitati decreti, alle operazioni di conguaglio tra le somme
medio tempore corrisposte e quelle effettivamente dovute.
Per consentire alle SS.LL. di esercitare in modo corretto ed
uniforme la competenza in argomento, nonche' ai medesimi enti di
gestire in modo ottimale la procedura di liquidazione degli
emolumenti retributivi dovuti ai segretari, si impartiscono le
seguenti direttive.
2. Struttura della retribuzione e incrementi stipendiali.
In via preliminare, giova sottolineare che l'art. 42 C.C.N.L.,
biennio 1994/1995, stabilisce che ai segretari generali, comunali e
provinciali, equiparati ai dirigenti statali secondo le modalita'
contenute nella tabella D allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 749/1972, si applicano gli articoli 34-35 e 41 del
medesimo contratto; in particolare, per i segretari generali di
classe 1/A gli incrementi stipendiali dovranno essere maggiorati del
14%.
Nel merito, si fa presente che l'art. 33 C.C.N.L., nell'istituire la
qualifica unica dirigenziale a decorrere dal 1 gennaio 1996, prevede
che la struttura della retribuzione si componga delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) indennita' integrativa speciale (i.i.s.);
c) retribuzione individuale di anzianita' (r.i.a.), ove acquisita e
individuata secondo modalita' di cui all'art. 41 C.C.N.L.;
d) retribuzione di posizione;
e) retribuzione di risultato.
Nel far riserva di fornire istruzioni in merito alle ultime due voci
retributive non appena sara' operativo l'accordo integrativo del 23
gennaio 1997, si esaminano gli altri singoli elementi retributivi,
sui quali gli accordi in esame hanno prodotto effetti innovativi.
a) Stipendio tabellare.
E' opportuno rilevare che, cosi' come previsto dal decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito in legge dall'art. 1, comma 1,
della legge 23 gennaio 1991, n. 21, gli stipendi iniziali annui lordi
dei segretari generali, prima del riconoscimento dei nuovi
miglioramenti economici, erano cosi' determinati per ciascuna
qualifica e classe di segreteria:
segretario generale di cl. 2: 23.709.260
segretario generale di cl. 2:
(con due anni) 26.455.653
segretario generale di cl. 1/B: 35.277.532
segretario generale di cl. 1/A: 40.016.240
Antecedentemente alla sottoscrizione dei nuovi accordi, ai segretari
generali e' stata riconosciuta, alle sottoindicate decorrenze,
l'indennita' di vacanza contrattuale negli importi annui lordi di
seguito indicati (cfr. circolari telegrafiche di questo Ministero n.
17200.G.47, rispettivamente, del 4 luglio 1994 e 14 gennaio 1995):
dal 1-4-94 dal 1-7-94
al 30-6-94
__ __
segretario gen. di cl. 2: 390.492 649.020
segretario gen. di cl. 2:
(con due anni) 420.612 701.016
segretario gen. di cl. 1/B: 520.836 868.056
segretario gen. di cl. 1/A: 574.668 957.780
Gli importi dovuti a decorrere dal 1 luglio 1994 assorbivano quelli
relativi al periodo precedente.
Con il nuovo accordo, biennio 1994/1995, l'art. 34 prevede i
seguenti incrementi stipendiali, secondo le sottoindicate decorrenze:
dal 1-11-95 dal 1-12-95
30-11-95 al 31-12-95
__ __
segretario gen. di cl. 2: 2.760.000 5.760.000
segretario gen. di cl. 1/B: 3.120.000 6.000.000
segretario gen. di cl. 1/A: 3.556.800 4.840.000
Tali incrementi riassorbono gli importi della succitata indennita'
di vacanza contrattuale.
L'art. 2 dell'accordo, biennio 1996/1997, istituisce una qualifica
unica dirigenziale, cui corrispondono, alle sottospecificate
decorrenze, i seguenti stipendi tabellari annui lordi:
dal 1-1-96 dal 1-11-96
al 31-10-96
__ __
segretario gen. cl. 2: 32.977.000 36.000.000
segretario gen. cl.1/B: 32.977.000 36.000.000
segretario gen. cl.1/A: 32.977.000 36.000.000
A seguito dell'istituzione della qualifica unica dirigenziale, sono
stati attribuiti ai segretari generali di classe 1/B e 1/A un unico
stipendio tabellare e l'indennita' integrativa speciale stabilita per
il segretario generale di classe 2 con due anni di anzianita' e, nel
contempo, sono stati assorbiti gli incrementi stipendiali previsti a
decorrere dal 1 dicembre 1995 e dal 1 gennaio 1996; cio' avrebbe
determinato una perdita economica per i medesimi segretari, se l'art.
2, comma 2, del succi tato accordo non avesse loro attribuito un
maturato economico annuo lordo, utile al computo della tredicesima,
pari a:
dal 1-11-96
__
segretario gen. di cl. 1/B: 9.785.322
segretario gen. di cl. 1/A: 15.752.639
Per l'analisi della procedura di determinazione di tali emolumenti
retributivi si rimanda alle tabelle nn. 1-2-3.
b) L'indennita' integrativa speciale (i.i.s.).
L'art. 2, comma 4, dell'accordo, biennio 1996/1997, prevede che, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, per effetto dell'istituzione della
qualifica unica dirigenziale, ai segretari generali di classe 2, 1/B
e 1/A venga attribuita l'indennita' integrativa speciale stabilita
per il segretario generale di classe 2 con due anni di anzianita',
nella misura annua lorda di L. 13.602.564, da corrispondersi per 13
mesi.
Per opportuna conoscenza, si riportano nella tabella n. 4 gli
importi della i.i.s. spettanti dal 1 gennaio 1995.
c) Retribuzione individuale di anzianita' (r.i.a.).
Com'e' noto, la progressione economica dei segretari generali si e'
sempre sviluppata per classi biennali di anzianita' secondo valori
che, per ciascuna qualifica, sono riportati nella tabella n. 5
allegata alla presente circolare.
Orbene, l'art. 41 C.C.N.L., biennio 1994/1995, in attuazione di
quanto dispone l'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n.
29/1993, prevede la soppressione dei meccanismi di rivalutazione
automatica delle retribuzioni a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Pertanto, il valore economico della classe in godimento, incluso il
rateo maturato alla data del 31 dicembre 1996, da computarsi sulla
classe che sarebbe scattata successivamente alla predetta data,
dovra' costituire la retribuzione individuale di anzianita'.
Tale r.i.a. viene mantenuta quale assegno personale non
riassorbibile, ne' rivalutabile, utile ai fini del trattamento di
quiescenza, di fine rapporto e della tredicesima mensilita'.
Invece, il rateo della classe, maturato alla data del 31 dicembre
1996, entrera' a far parte di tale assegno e, quindi, ad essere
corrisposto solo a decorrere dalla data di compimento del biennio.
Ai fini del computo della r.i.a., si dovra' sottrarre, per ciascuna
delle qualifiche, al valore annuo della classe biennale in godimento
lo stipendio iniziale annuo.
A titolo esemplificativo, si supponga il caso di un segretario
generale di classe 1/B che abbia maturato, alla data del 1 luglio
1995, l'ottava classe stipendiale, pari a L. 52.210.747.
Ebbene, nel caso in esame, la r.i.a. sara' pari, alla data del 31
dicembre 1996, a L. 17.912.167, cosi' derivante:
16.933.215 + (52.210.747 - 35.277.532) (r.i.a.)
978.952 = ((53.516.016 - 52.210.747) x 18/24) (rateo)
__________
17.912.167 (valore complessivo della r.i.a.)
L'importo di L. 53.516.016 corrisponde al valore della classe che il
segretario avrebbe maturato alla data del 1 luglio 1997.
Il rateo di tale classe, pari a L. 978.952, dovra' essere inglobato
nella r.i.a. e, quindi, corrisposto solo alla data del 1 luglio 1997.
Per effetto dell'introduzione del meccanismo della riconversione
della progressione economica per anzianita', si raccomanda, per una
migliore gestione dei dati retributivi dovuti per il biennio
1996/1997, di procedere al calcolo della r.i.a., secondo le modalita'
in precedenza indicate, gia' in sede di rideterminazione del
trattamento economico spettante per il periodo 1 gennaio 1995-31
dicembre 1995.
Inoltre, e' opportuno, per ciascuno dei sottoindicati periodi - che
coincidono con gli scaglionamenti dei benefici economici - ossia:
dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995;
dal 1 dicembre 1995 al 31 dicembre 1995;
dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996;
dal 1 novembre 1996 in poi,
distinguere la retribuzione complessiva annua lorda in trattamento
economico fondamentale ed accessorio, secondo il seguente schema:
Trattamento economico fondamentale:
stipendio tabellare;
incremento stipendiale, cosi' come determinato dall'art. 34
C.C.N.L.;
retribuzione individuale di anzianita' con l'indicazione, per
memoria, del valore del rateo della classe biennale e della data di
decorrenza di corresponsione;
indennita' integrativa speciale;
tredicesima mensilita'.
Trattamento economico accessorio:
compenso incentivante, da corrispondersi in undici mensilita'.
A tal fine sono state predisposte le tabelle n. 6, contenente i dati
economici del segretario indicato nell'esempio precedente, e numeri
7, 8, 9 e 10, riguardanti il segretario generale di classe 2 con meno
e piu' di due anni di anzianita', il segretario generale di classe
1/B e 1/A.
f) Casi particolari: segretario comunale capo promosso segretario
generale di classe seconda.
Per quanto riguarda i segretari comunali inquadrati nelle qualifiche
direttive, com'e' noto, sono a tutt'oggi ancora aperte le questioni
relative agli aspetti economici del C.C.N.L. - comparto Ministeri,
stipulato il 17 maggio 1995 e dell'accordo integrativo sottoscritto
il 14 settembre 1995.
In attesa della definizione di tali questioni, e' opportuno diramare
le seguenti istruzioni in ordine al trattamento economico da
attribuire ai segretari comunali capi promossi segretari generali di
classe 2 nell'arco di vigenza dei contratti in argomento.
Al fine di individuare nella qualifica di segretario generale di
classe 2 lo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nella
precedente qualifica direttiva, si dovra' procedere alla sommatoria
delle seguenti voci retributive annue lorde:
stipendio tabellare di cui all'art. 8, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 44/1990;
elaborato di anzianita' di cui alla legge n. 438/1992;
incremento stipendiale di cui all'art. 40, comma 4, C.C.N.L.
sottoscritto in data 17 maggio 1995, qualora la promozione sia
avvenuta tra il 1 gennaio 1995 e il 30 novembre 1995;
incremento stipendiale di cui all'art. 40, com ma 2, C.C.N.L. del
succitato contratto, qualora la promozione sia avvenuta a decorrere
dal 1 dicembre 1995;
incrementi stipendiali di cui all'art. 6 del C.C.N.L., biennio
1996/1997, sottoscritto il 26 luglio 1996 (cfr. circolare
ministeriale telegrafica n. 42/96 del 9 settembre 1996), qualora la
promozione sia avvenuta a decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio
1996 o dal 1 novembre 1996, ovvero decorra dal 1 luglio 1997.
incremento stipendiale di cui all'art. 8, comma 12, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 44/1990, per coloro che abbiano
maturato, per 5, 10 e 15 anni di servizio, rispettivamente lire
duemilioni, quattromilioni e seimilioni, qualora la promozione sia
avvenuta nel periodo 1 gennaio 1995-30 novembre 1995;
quota parte dell'indennita' di direzione di cui all'art. 6
dell'accordo integrativo sottoscritto in data 14 settembre 1995,
limitatamente ai suddetti incrementi stipendiali che il segretario
aveva in godimento al 30 novembre 1995, ossia prima dell'istituzione
della predetta indennita', qualora il segretario sia stato promosso
successivamente al 30 novembre 1995;
retribuzione individuale di anzianita', cosi' come risulta
determinata dall'ultimo decreto adottato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 44/1990.
Ad esempio, si supponga il caso di un segretario comunale capo
promosso segretario generale di classe 2 a decorrere dal 12 febbraio
1996, con retribuzione individuale di anzianita' pari a L. 4.838.760
e con incremento stipendiale, di cui all'art. 8, comma 12, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990, in godimento alla
data del 30 novembre 1995 nella misura di L. 6.000.000,
successivamente assorbita, dal 1 dicembre 1995, dall'indennita' di
direzione.
In tal caso, lo stipendio annuo lordo in godimento prima della
promozione alla qualifica di segretario generale di classe 2 ammonta
a L. 32.425.760, cosi' derivante:
18.071.000 (art. 8, comma 11, decreto del Presidente della
Repubblica n. 44/1990)
240.000 (elaborato anzianita' legge numero 438/1992)
2.184.000 (art. 40, comma 2, C.C.N.L.)
1.092.000 (art. 6 C.C.N.L., biennio 1996/1997, del 26 luglio 1996)
6.000.000 (quota parte dell'indennita' di direzione)
4.838.760 (retribuzione individuale di anzianita')
__________
32.425.760 (stipendio in godimento all'11 febbraio 1996)
Nella qualifica di segretario generale di classe 2, lo stipendio
immediatamente superiore a quello in godimento all'atto della
promozione ammonta a L. 32.805.010, al quale va aggiunto, ai sensi e
per effetti della legge n. 869/1982, il 50% del maturato economico
nella qualifica di provenienza di segretario capo, pari a L. 259.200.
Per effetto di tale maggiorazione, lo stipendio dovuto alla data del
12 febbraio 1996 ammonta a L. 33.064.210, ma in relazione alla
temporizzazione del succitato importo di L. 259.200 (mesi 3 e giorni
27) la successiva classe stipendiale pari a L. 34.392.349 sara'
corrisposta a decorrere dal 15 ottobre 1997 (12 febbraio 1998 - mesi
3 e giorni 27)
Giova altresi' sottolineare che l'art. 45 C.C.N.L., biennio
1994/1995 e relativo ai segretari generali, stabilisce che, a
decorrere dalla data della stipula del medesimo contratto, ossia dal
9 gennaio 1997, sono, tra l'altro, inapplicabili, nei confronti del
personale dell'autonoma area dirigenziale, proprio le disposizioni
normative previste dalla succitata legge n. 869/1982.
Dopo aver determinato il trattamento economico spettante nella
qualifica di segretario generale di classe 2, le SS.LL. dovranno
procedere alla rideterminazione dello stesso in base ai nuovi
incrementi retributivi previsti dagli accordi relativi ai bienni
1994/1995 e 1996/1997 (nell'esempio suindicato, tale operazione
dovra' riguardare solo il biennio 1996/1997).
3. Effetti dei nuovi benefici economici.
L'art. 34, comma 3, C.C.N.L., biennio 1994/1995, stabilisce che gli
incrementi stipendiali, di cui ai commi 1 e 2, sono privi di effetti
ai fini dell'attribuzione delle classi biennali di anzianita'.
I suddetti incrementi invece sono utili, cosi' come dispone anche
l'art. 5 C.C.N.L., biennio 1996/1997, ai fini del computo:
della tredicesima mensilita';
del trattamento ordinario di quiescenza;
del trattamento di pensione privilegiata;
del trattamento di fine rapporto;
dell'equo indennizzo;
dell'assoggettamento a ritenuta fiscale, assistenziale (S.S.N.), a
contributo previdenziale (ex C.P.D.E.L.) e assistenziale (ex
I.N.A.D.E.L.), e a contributi di riscatto.
a) Effetti sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio.
Ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, ai segretari
comunque cessati, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza degli
accordi in argomento, ossia nei periodi 1 gennaio 1994-31 dicembre
1995 e 1 gennaio 1996-31 dicembre 1996, gli aumenti contrattuali di
cui all'art. 34 C.C.N.L., relativi al primo biennio e quelli di cui
all'art. 2 C.C.N.L., relativi al secondo biennio, devono essere
corrisposti integralmente alle rispettive scadenze.
Invece, ai fini del trattamento di fine rapporto, si devono
considerare solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
Cio' significa che se il segretario generale di classe 1/B, con dati
retributivi identici a quelli riportati nella tabella n. 6, e'
cessato dal servizio con diritto a pensione, a decorrere dal 1
ottobre 1994, allo stesso dovra' essere riconosciuto, ai soli fini
del trattamento di pensione, il trattamento economico previsto,
rispettivamente, per i periodi 1 gennaio 1995-30 giugno 1995, 1
luglio 1995-30 novembre 1995 e 1 dicembre 1995-31 dicembre 1995.
Nulla, invece, dovra' essere riconosciuto ai fini dell'indennita' di
fine servizio, per la quale resta valido ed efficace il trattamento
economico attribuito all'atto della cessazione dal servizio.
Qualora il segretario indicato nell'esempio della tabella n. 6 sia
cessato dal servizio, con diritto a pensione, a decorrere dal 2
gennaio 1996, allo stesso, ai soli fini del trattamento di pensione,
dovranno essere attribuiti i trattamenti economici previsti per i
diversi scaglionamenti, fino a giungere a quello corrispondente al
periodo dal 1 novembre 1996.
In tale evenienza, e' opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL.
sulla circostanza che, a decorrere dal 1 luglio 1997, dovra' essere
inserita nella r.i.a. anche il valore del rateo della classe biennale
di anzianita', calcolato al 31 dicembre 1996, che il segretario
avrebbe maturato successivamente alla predetta data.
Invece, ai fini del trattamento di fine servizio, si dovra'
considerare solo il trattamento economico previsto per il periodo dal
1 gennaio 1996 fino alla data di concreta cessazione dal servizio,
che, per il caso in esame, e' avvenuto il 2 gennaio 1996.
E' appena il caso di rilevare che, fermo restando l'autorizzazione
governativa alla sottoscrizione dell'accordo integrativo siglato il
23 gennaio 1997, l'art. 5 di tale accordo prevede che per i dirigenti
cessati dal servizio, nel corso del 1996 e del primo semestre 1997,
ai soli fini del trattamento di quiescenza, la retribuzione di
posizione verra' calcolata, a decorrere dal 1 luglio 1997, con
riferimento alla posizione e, quindi, alla qualifica rivestita
all'atto della cessazione dal servizio.
b) Compensi per lavoro straordinario.
Gli incrementi dello stipendio tabellare e la ridefinizione degli
importi dell'indennita' integrativa speciale per i segretari generali
di classe 1/B e 1/A hanno effetto anche sulle misure orarie dei
compensi per lavoro straordinario, secondo misure e decorrenze indi-
cate nella tabella n. 11 allegata alla presente circolare.
E' appena il caso di rilevare che l'art. 2, comma 2, dell'accordo
integrativo del 23 gennaio 1997 prevede che a decorrere dal 1 gennaio
1997, con l'istituzione della retribuzione di posizione, cessano di
essere corrisposti il compenso incentivante di cui all'art. 4 della
legge 17 aprile 1984, n. 79, i compensi per lavoro straordinario ed
altri eventuali compensi accessori corrisposti al medesimo titolo.
Pertanto, quando entrera' in vigore il predetto accordo, gli enti
interessati dovranno considerare, dal 1 gennaio 1997, il compenso
incentivante e i compensi per lavoro straordinario eventualmente
corrisposti come acconto della retribuzione di posizione; da tale
data, gli stessi enti dovranno procedere ad assoggettare la
retribuzione di posizione - che avra' assorbito i suddetti compensi -
anche al contributo assistenziale ex I.N.A.D.E.L. e, per coloro che
sono cessati dal servizio con diritto a pensio ne dal 1 gennaio 1996
al 30 giugno 1997, all'inserimento di tale retribuzione nella quota
"A" della pensione.
c) Compensi per incarichi di reggenza o supplenza.
Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto anche sui
compensi per incarichi di reggenza e supplenza, a scavalco e a tempo
pieno, secondo importi e decorrenze riportate nella tabella n. 12.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 39 della legge n. 604/1962
stabilisce che, nel caso in cui al segretario venga conferita la
supplenza di altro segretario assente o impedito, ovvero la reggenza
di segreteria vacante, l'incarico puo' essere a scavalco o a tempo
pieno (continuativo).
Nella prima ipotesi, al segretario incaricato spetta solo un
compenso mensile, con onere a carico dell'ente presso il quale
l'incarico viene espletato, in misura non superiore all'80% dello
stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla
sede.
Invero, nel caso di incarico a tempo pieno, al segretario incaricato
spetta, oltre il trattamento economico dovutogli in relazione alla
qualifica rivestita, anche un compenso mensile in misura non
superiore al 50% dello stipendio iniziale della qualifica
corrispondente alla sede; in tale evenienza, sia il trattamento
economico sia il compenso sono posti interamente a carico dell'ente
presso il quale l'incarico viene espletato.
Qualora l'incarico venga conferito, con provvedimento ministeriale o
prefettizio, al vice segretario generale del medesimo ente, il
compenso e' stabilito in misura non superiore ad un terzo.
Ai fini della determinazione dei suddetti compensi, la base
stipendiale di riferimento e' data solo dagli stipendi iniziali
previsti per ciascuna qualifica, cosi' come risultano incrementati
per effetto degli accordi in argomento; pertanto, nella predetta base
di computo non vi rientrano ne' la retribuzione individuale di
anzianita', ne' l'indennita' integrativa speciale.
Poiche' con l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1996, della
qualifica unica dirigenziale, ai segretari generali di classe 1/B e
1/A e' stato attribuito uno stipendio tabellare annuo lordo di L.
32.977.000, inferiore a quello in godimento al 1 gennaio 1996 e pari,
rispettivamente, a L. 42.038.880 e a L. 47.617.584, si e' ritenuto
opportuno mantenere, ai fini della commisurazione dei compensi in
esame, tali importi per le decorrenze 1 gennaio 1996 e 1 novembre
1996.
In ordine all'attribuzione dei suddetti compensi, giova altresi'
sottolineare che il succitato art. 39 della legge n. 604/1962, con
l'espressione "fino a ...", stabilisce solo un limite massimo,
rimanendo, pertanto, in capo alle SS.LL., previo parere del consiglio
provinciale di amministrazione, il potere di modularli in misura
percentuale, in ragione della distanza che il segretario dovrebbe
coprire per raggiungere la sede presso cui e' stato incaricato e,
quindi, del maggior disagio che lo stesso do vrebbe sostenere.
Per gli incarichi a scavalco, atteso che l'incaricato deve prestare
servizio contemporaneamente presso due segreterie, le SS.LL. dovranno
altresi' tener conto anche delle modalita' operative di espletamento
di tale servizio, da determinarsi in relazione alle esigenze
amministrative espresse dagli stessi rappresentanti degli enti locali
e in modo da assicurare una minima presenza, per tutta la durata
dell'incarico, in termini di ore giornaliere o di un dato numero di
giorni nell'arco della settimana.
In questa sede, e' opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL.
sulla circostanza che la delega include, oltre l'attribuzione dei
compensi di reggenza e supplenza, anche il riconoscimento agli aventi
diritto dell'indennita' di missione, di trasferimento e di prima
sistemazione.
Pertanto, qualora ricorrano le ipotesi previste dalle disposizioni
normative vigenti, sara' cura delle SS.LL., al fine di consentire ai
segretari interessati di poter percepire tali benefici economici e
agli enti di procedere alla loro formale liquidazione, di dover
adottare i relativi decreti.
Sono molti, infatti, i casi in cui, a fronte dell'adozione di un
decreto ministeriale di conferimento dell'incarico di reggenza o
supplenza, il relativo decreto di determinazione del compenso non
viene adottato, lasciando cosi' l'ente nell'incertezza se
corrispondere o meno il suddetto compenso, oppure, quando viene
adottato, tale adempimento viene posto in essere a notevole distanza
di tempo.
d) Rimborso delle spese di viaggio.
In ordine al rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e debitamente documentate per i soli incarichi a scavalco,
tale diritto essendo previsto dal succitato accordo integrativo del
23 gennaio 1997, potra' essere riconosciuto, solo a decorrere dalla
predetta data; pertanto, nessun rimborso spetta per gli incarichi a
scavalco espletati anteriormente.
Nel caso di uso dell'autovettura propria, il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute dovra' avvenire, cosi' come era gia'
previsto per i titolari di segreterie comunali consorziate o
convenzionate, in base alle indennita' chilometriche fornite
dall'A.C.I..
e) Liquidazione dei diritti di segreteria.
In ordine all'individuazione della base stipendiale di computo per
la liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere le
seguenti voci retributive del trattamento economico fondamentale
spettante al segretario generale:
stipendio tabellare;
retribuzione individuale di anzianita';
maturato economico, per il periodo dal 1 gennaio 1996;
indennita' integrativa speciale;
tredicesima mensilita'.
Quando sara' vigente l'accordo integrativo del 23 gennaio 1997,
allora nella base dello stipendio in godimento dovra' essere inserita
anche la retribuzione di posizione.
E' comunque esclusa dal predetto computo il compenso incentivante.
f) Disciplina contributiva e fiscale degli incrementi stipendiali.
In ordine alla disciplina contributiva cui assoggettare gli
incrementi stipendiali in argomento, si fa presente che l'art. 14
della legge n. 153/1969, cosi' come modificato dall'art. 26 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, stabilisce che le gratificazioni annuali
e periodiche, nonche' i conguagli di retribuzione spettanti a seguito
di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo,
indipendenente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono devono
essere cumulati, ai fini del calcolo dei contribui, alla retribuzione
del mese in cui vengono erogati i medesimi arretrati.
Da cio' si evince che le somme erogate nell'anno 1997, per effetto
della conclusione degli accordi collettivi in esame, dovranno essere
assoggettate a contribuzione secondo la disciplina previdenziale
esistente al momento della loro corresponsione.
Sotto il profilo fiscale, si richiama l'attenzione delle SS.LL.
sulla modifica apportata all'art. 16 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dall'art. 3, comma 82, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, il quale dispone, che a decorrere dal 1 gennaio 1996,
siano soggetti a tassazione separata solo gli emolumenti arretrati
per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,
percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze
o di atti amministrativi uti sopravvenuti o per altre cause
non dipendenti dalla volonta' delle parti
Per i suddetti redditi, soggetti a tassazione separata, l'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 stabilisce
che l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito
l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto
del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui tali somme
sono percepite.
4. Modalita' di decretazione.
Quest'ufficio ha rilevato che i decreti emanati dalle SS.LL. in
virtu' della delega ministeriale, nella maggior parte dei casi, non
contengono gli elementi essenziali che consentano un semplice e
rapido riscontro degli stessi.
Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni per la predisposizione
in modo corretto ed uniforme dei medesimi decreti, i quali, in
particolare, dovranno contenere:
le esatte generalita' del segretario generale (cognome, nome, luogo
e data di nascita) per evitare omonimie;
gli estremi del decreto di immissione in ruolo con indicazione
esplicita della decorrenza;
esatta indicazione sia di eventuali servizi non di ruolo valutati
ai fini della carriera, sia delle decorrenze relative alla promozione
alla qualifica di segretario comunale capo o alle qualifiche
immediatamente superiori;
l'indicazione di eventuali periodi trascorsi in aspettativa per
motivi di famiglia o in posizione di sospensione dalla qualifica con
privazione dello stipendio e degli estremi dei relativi decreti;
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere (sessanta
giorni per i ricorsi giurisdizionali dinanzi al T.A.R., centoventi
giorni per i ricorsi al Capo dello Stato e trenta giorni per i
ricorsi gerarchici al Ministro).
Cio' premesso, si fa presente che il provvedimento di determinazione
del trattamento economico dovra' essere adottato dall'autorita' nel
cui ambito territoriale si trova la sede di titolarita' della
segreteria comunale o provinciale, distinguendo il trattamento
economico in fondamentale e accessorio secondo gli scaglionamenti
previsti nei bienni 1994/1995 e 1996/1997.
Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia
prestato servizio in qualita' di titolare presso una segreteria di
altra provincia, l'autorita', corrispondente all'ultima sede di
servizio, dovra' adottare il relativo decreto di trattamento
economico per tutto il periodo 1994-1996 e, nel contempo, dovra'
trasmetterne, con sollecitudine, copia all'altra autorita'
interessata.
Quest'ultima, al fine di consentire al segretario di poter percepire
gli emolumenti arretrati per il servizio prestato nel proprio ambito
territoriale, dovra', dopo aver riscontrato l'esattezza del
trattamento economico attribuito, recepirlo in un proprio decreto, da
notificarsi all'ente interessato per la liquidazione delle relative
somme arretrate all'avente diritto.
Qualora il segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia
prestato o presti servizio, in qualita' di supplente o reggente a
tempo pieno o continuativo, presso una segreteria di altro ambito
territoriale, sara' cura dell'autorita' corrispondente a tale ambito
di dover recepire in un proprio decreto il trattamento economico
dovuto all'interessato, per il periodo di servizio espletato o in
corso di espletamento e secondo le scadenze stabilite dagli accordi
in argomento, in base a quanto fissato con decreto emesso
dall'autorita' nel cui ambito territoriale si trova la sede di
titolarita' del segretario incaricato.
Inoltre, particolare cura le SS.LL. dovranno riservare ai segretari
generali cessati dal servizio, con diritto a trattamento di
quiescenza, nell'arco di vigenza degli accordi in esame, affinche'
gli enti locali interessati, ai quali dovra' essere notificato con
sollecitudine il decreto di rideterminazione del trattamento
economico, possano procedere al ricalcolo dei trattamenti provvisori
di pensione e di fine servizio.
Inoltre, si ritiene opportuno che i provvedimenti emessi vengano
trasmessi a quest'ufficio in un unico plico e distinti per
qualifiche, unitamente ad un elenco riepilogativo degli enti che
hanno assicurato l'esatto adempimento e l'avvenuto espletamento delle
operazioni di conguaglio.
Si fa riserva di modificare le modalita' di trasmissione dei
suddetti provvedimenti, in virtu' dell'impegno assunto da questa
direzione di predisporre programmi informatici applicativi, in
ambiente "Windows", contenenti schemi di decreti per tipologie piu'
ricorrenti.
Si segnala, da ultimo, l'immediata disponibilita' di questa
direzione a formare gruppi di lavoro e di incontro per la soluzione
dei problemi che le SS.LL. potranno incontrare nell'applicazione
della presente circolare, nonche' gli interni telefonici, 46525708 -
46525467 - 46525185, della divisione trattamento economico per le
richieste di chiarimenti o eventuali suggerimenti.
Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
Gelati