IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto il regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto il regio decreto 30  settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento  didattico  universitario e successive modificazioni
ed integrazioni;
 Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Palermo  approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
 Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega  al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  245,  recante  norme  sul  piano
triennale di sviluppo;
 Vista  la  legge  19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
 Vista la legge 12 gennaio 1991, n.  13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
 Considerata  l'opportunita'  di  procedere  alla   revisione   degli
ordinamenti  didattici  delle  scuole di specializzazione del settore
medico;
 Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi  nelle
adunanze  del  19  novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15
giugno e del 15 settembre 1994;
 Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2
recante  gli  ordinamenti  didattici delle scuole di specializzazione
del settore medico;
 Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate   dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo
(consiglio di facolta', seduta del 28 maggio 1996; senato  accademico
seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del
3 dicembre 1996;
 Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella
sessione del 23 gennaio 1997;
                              Decreta:
 Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la
scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.
                Scuola di specializzazione in igiene
                        e medicina preventiva
                               Art. 1.
 La  scuola  di  specializzazione  in  igiene  e  medicina preventiva
risponde  alle  norme  generali  delle  scuole  di   specializzazione
dell'area medica.