IL RETTORE
 Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto il regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto il regio decreto 30  settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento  didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
 Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Palermo  approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
 Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega  al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Vista  la  legge  12  gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
 Considerata   l'opportunita'   di  procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici delle scuole di  specializzazione  del  settore
medico;
 Uditi  i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20  maggio,  del  15
giugno e del 15 settembre 1994;
 Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio
decreto  30  settembre  1938,  n. 1652, e successive modificazioni ed
integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2
recante gli ordinamenti didattici delle  scuole  di  specializzazione
del settore medico;
 Viste   le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  degli  studi   di   Palermo
(consiglio  di facolta', seduta del 28 maggio 1996; senato accademico
seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del
3 dicembre 1996);
 Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella
sessione del 23 gennaio 1997;
                              Decreta:
 Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la
scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
                     Scuola di specializzazione
                       in otorinolaringoiatria
                               Art. 1.
 La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria risponde  alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.