IL DIRETTORE GENERALE
                del Dipartimento alimenti, nutrizione
                   e sanita' pubblica veterinaria
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sanitarie approvato con regio
decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e   successive   modifiche   o
integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320;
 Vista  la  legge  23  giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11
marzo 1974, n. 101;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.  270,  relativo  al
riordino   degli   istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  1, comma 1, lettera H, della legge  23  ottobre  1992,  n.
421;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26  giugno  1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1995  relativo  alla
produzione,  acquisto  e  distribuzione dei vaccini per la profilassi
immunizzante obbligatoria degli animali;
 Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358  -  testo  unico
delle  disposizioni  in  materia  di appalti pubblici di forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
 Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo delle
direttive 90/677/CEE e 92/18 in materia di  medicinali  veterinari  e
disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  del  18  aprile  1994,  n.
275/94/CE,  relativa  al  riconoscimento  dei   vaccini   antirabbici
inattivati;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche, recante norme sul riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
229,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  della   direttiva
85/511/CEE  che  stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica,
tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del
26 giugno 1990;
 Vista la decisione del  Consiglio  90/424/CEE  del  26  giugno  1990
relativa a talune spese nel settore veterinario.
 Vista  la  decisione  del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991
che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e  indica
le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
 Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992 n. 92/380/CEE
che  modifica  l'elenco  degli  istituti  e  laboratori autorizzati a
manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui  alla  direttiva  n.
85/511/CEE;
 Visto  il  decreto  ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8  gennaio  1992  concernente  il
regolamento per la profilassi della peste suina classica;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle direttive n. 81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n.  87/20/CEE  e  n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
 Considerato  che  le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
 Considerato che al fine  di  assicurare  un  uniforme  e  tempestivo
approvvigionamento   delle  quantita'  necessarie  di  vaccini  e  di
antigeni, occorre stabilire le quantita' dei vaccini o  antigeni  che
dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Le  regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di
cui all'art. 7 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  provvedono
all'acquisto  e  alla  distribuzione  dei  vaccini occorrenti per gli
interventi di profilassi obbligatoria nei confronti  della  rabbia  e
del  carbonchio  ematico,  nonche'  di  altre  malattie  infettive  e
diffusive con i Fondi alle medesime  assegnati  sul  Fondo  sanitario
nazionale   -   cap.  5941  del  Ministero  del  tesoro  -  esercizio
finanziario 1996.
 A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al  successivo  art.
2,  le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario
ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti  dagli  istituti
zooprofilattici  sperimentali,  provvedono  alla stipula di contratti
d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i
tempi di consegna delle stesse.