IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  E
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Visto l'art. 229 del  nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto  l'art.  71  del  nuovo  codice  della strada che al comma 3
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario, di concerto con gli altri Ministri, quando interessati;
   Visto  l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8 e 10
stabilisce che i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a  motore
sono soggetti alla omologazione da parte del Ministro dei trasporti e
della navigazione;
   Vista  la  lettera g), comma 1, dell'art. 3 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, che  nello  stabilire  la  competenza  a  decretare  in
materia  di  dispositivi  antifurto acustici fa salvo quanto previsto
dagli articoli 71 e 72 del nuovo codice della strada;
   Visto il proprio decreto del 5 agosto 1974  di  recepimento  della
direttiva   del   Consiglio  74/61/CEE  relativa  ai  dispositivi  di
protezione contro un impiego non autorizzato  dei  veicoli  a  motore
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 settembre 1974;
   Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1995 di  recepimento  della
direttiva   92/53/CEE   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1995 che adegua al  progresso
tecnico la direttiva 70/156/CEE;
   Vista  la  direttiva  95/56/CE  della  Commissione dell'8 novembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.
L 286 del 29 novembre 1995 con la quale vengono adeguate al progresso
tecnico le prescrizioni tecniche della direttiva 74/61/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Ai  fini del presente decreto, si intende per veicolo a motore
ogni veicolo delle categorie M ed N, completo o incompleto cosi' come
definito nell'allegato II al decreto 8  maggio  1995  di  recepimento
della direttiva 92/53/CEE del Consiglio.
   2.  Gli  allegati  al  decreto  5 agosto 1974 di recepimento della
direttiva  74/61/CEE  sono  sostituiti  dagli  allegati  al  presente
decreto.