IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che al comma 3 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario, di concerto con gli altri Ministri, quando interessati; Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8 e 10 stabilisce che i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore sono soggetti alla omologazione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione; Vista la lettera g), comma 1, dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che nello stabilire la competenza a decretare in materia di dispositivi antifurto acustici fa salvo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del nuovo codice della strada; Visto il proprio decreto del 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio 74/61/CEE relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974; Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1995 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Vista la direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 286 del 29 novembre 1995 con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le prescrizioni tecniche della direttiva 74/61/CEE; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo a motore ogni veicolo delle categorie M ed N, completo o incompleto cosi' come definito nell'allegato II al decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio. 2. Gli allegati al decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 74/61/CEE sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.