IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  e
                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
 Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive  modifiche  sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
 Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981,  n.  296,  stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali,
modifica  a  gennaio  di  ogni  anno  con  decreto  l'indennita'  per
l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli
ovini e caprini infetti di brucellosi;
 Vista  la  legge  2  giugno  1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
 Visto il decreto interministeriale  21  settembre  1985  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il
piano  nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti
bovini dalla leucosi bovina enzootica;
 Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del  17  settembre  1968)  e successive
modifiche, concernente norme per la corresponsione  della  indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
 Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal   decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle  misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
 Visto  il decreto interministeriale 20 aprile 1996 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  20  settembre  1996)   concernente
l'applicazione  dell'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, per
l'anno 1996 per la determinazione della misura  delle  indennita'  di
abbattimento  degli  animali  della  specie bovina, bufalina, ovina e
caprina;
 Considerato  che  le  spese  relative  alla   corresponsione   delle
indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
 Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per  l'anno  1997
della  misura  delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini
infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti  di  leucosi
bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;
 Visto  il  parere  espresso  dal  Ministero  delle risorse agricole,
alimentari e forestali con la nota n. 24983 del 20 novembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.   6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di  tubercolosi,  di
brucellosi  e  di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere
dal 1 gennaio 1996  in  L.  663.000  a  capo  rimane  confermata  con
decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali iscritti e non iscritti
ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997.
 2.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bovini quando le carni ed  i  visceri  debbono  essere  interamente
distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a
capo  rinane  confermata  con  decorrenza  dal 1 gennaio 1997 per gli
animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997.
 3.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.   6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di  tubercolosi  e
brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 671.000
a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997.
 4.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti,  e'  stabilita  a  decorrere  dal  1  gennaio  1997  in L.
1.230.000 a capo per gli animali  abbattuti  e  distrutti  nel  corso
dell'anno 1997.
 5.  La  misura di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 e' aumentata del 50% per
capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non  superano  i  dieci
capi.
 6.  Nelle  allegate tabelle sono fissate le indennita' per categoria
eta' e sesso dei capi  della  specie  bovina  e  bufalina  infetti  e
abbattuti o abbattuti e distrutti.