IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale   16   aprile   1987,   n.    310,    attuativo    nelle
disposizionicontenute  nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata
legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio  provinciale  del  pubblico
registro automo- bilistico deve effettuare il versamento dell'imposta
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al
capo  VIII,  capitolo  1236,  dello stato di previsione delle entrate
statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a
quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui  ai sopracitati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  dell'Automobile club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23  dicembre
1977,  n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis deldecreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.  187,  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli  atti  stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato  che  la non ottemperanza delle prescrizioni di cuialla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2  della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di provvedere, nei casi di eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,   n.   498,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla  legge  25  ottobre  1985, n. 592, contenente norme
sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancatoo
irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabilianche al
pubblico registro automobilistico;
  Vista  la  nota n. 460/97 del 17 marzo 1997 con la quale la procura
generale della Repubblica presso la corte  d'appello  di  Venezia  ha
segnalato   l'irregolare   funzionamento  dell'ufficio  del  pubblico
registro automobilistico di Padova in data 11 marzo 1997  (dalle  ore
14  alle  ore  15)  per  la  partecipazione del personale adassemblea
sindacale  e,  conseguentemente,  il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti   per  la  liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse viene  accertato  l'irregolare
funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova in data
11 marzo 1997.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 1997
                                        Il direttore generale: Romano