IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
 
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
 Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
14 aprile 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
conseguente  all'incendio  che ha colpito il Duomo e il Palazzo Reale
nel comune di Torino;
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza   di   emanare
disposizioni  finalizzate  a  consentire  gli interventi di emergenza
resi necessari a seguito dell'incendio che ha colpito il Duomo  e  il
Palazzo  Reale di Torino ed al fine di evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni attraverso l'urgente  avvio  della  riparazione  dei
danni e della rimessa in pristino delle strutture;
 D'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali;
 Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato, prof. Franco Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
 
                              Dispone:
 
                               Art. 1.
 
 1.  Per  gli  interventi  di  emergenza  resi  necessari  a  seguito
dell'incendio  che  ha  colpito,  nella notte tra l'11 e il 12 aprile
1997, il Duomo e il Palazzo Reale di Torino, ed al  fine  di  evitare
situazioni  di  pericolo  o maggiori danni attraverso l'urgente avvio
della riparazione  dei  danni  e  della  rimessa  in  pristino  delle
strutture, e' nominato commissario delegato il prefetto di Torino.
 2.  Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche'
per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione,
e' istituita una commissione, presieduta dal commissario  delegato  e
composta  dal presidente della giunta regionale, dal presidente della
provincia, dal sindaco, dal provveditore  alle  opere  pubbliche  del
Piemonte,  dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici,
dal soprintendente  per i beni artistici e storici e  dal  comandante
provinciale  dei  vigili  del  fuoco.  I  predetti componenti possono
delegare un proprio  rappresentante  e  la  commissione  puo'  essere
presieduta,  in  caso di assenza o impedimento del commissario, da un
suo delegato.   Il  presidente  puo'  invitare  alle  riunioni  della
commissione   rappresentanti   di   altre   amministrazioni   o  enti
interessati.
 3. Il prefetto, quale  commissario  delegato,  e'  autorizzato,  nei
limiti  strettamente  necessari,  ad  avvalersi  del  personale delle
sovrintendenze di Torino per i beni artistici e storici e per i  beni
ambientali  ed  architettonici,  nonche' di personale appartenente ad
altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici.