IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'incendio che ha colpito il Duomo e il Palazzo Reale nel comune di Torino; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire gli interventi di emergenza resi necessari a seguito dell'incendio che ha colpito il Duomo e il Palazzo Reale di Torino ed al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni attraverso l'urgente avvio della riparazione dei danni e della rimessa in pristino delle strutture; D'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali; Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per gli interventi di emergenza resi necessari a seguito dell'incendio che ha colpito, nella notte tra l'11 e il 12 aprile 1997, il Duomo e il Palazzo Reale di Torino, ed al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni attraverso l'urgente avvio della riparazione dei danni e della rimessa in pristino delle strutture, e' nominato commissario delegato il prefetto di Torino. 2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione, e' istituita una commissione, presieduta dal commissario delegato e composta dal presidente della giunta regionale, dal presidente della provincia, dal sindaco, dal provveditore alle opere pubbliche del Piemonte, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del commissario, da un suo delegato. Il presidente puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. 3. Il prefetto, quale commissario delegato, e' autorizzato, nei limiti strettamente necessari, ad avvalersi del personale delle sovrintendenze di Torino per i beni artistici e storici e per i beni ambientali ed architettonici, nonche' di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici.