IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
 Vista  la  legge  29  ottobre  1991, n. 358, contenente norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
 Visto gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  27  marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento
degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
modificazioni;
 Vista  la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento
delle circoscrizioni territoriali delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari,  e  il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile
1972;
 Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con  il
quale  sono  stati  stabiliti  i criteri di massima di organizzazione
degli uffici;
 Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  marzo 1992, n. 287, gli uffici del
territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;
 Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato  decreto
del   Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  come
modificato dall'art. 2 del decreto-legge  26  luglio  1995,  n.  403,
convertito  con  modificazioni  nella legge 20 novembre 1995, n. 495,
l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso  un
tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici
medesimi;
 Visto  il decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 11192, con il quale
sono stati nominati, tra gli altri,  i  dirigenti  degli  uffici  del
territorio di Bologna e Firenze;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 Gli  uffici  del  territorio  di  Bologna  e Firenze sono attivati a
decorrere dal 2 maggio 1997.