IL DIRIGENTE GENERALE
direttore  della terza direzione centrale della Motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione
 Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento  881  del  Consiglio  delle
Comunita'  europee del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato
dei trasporti di merci su strada;
 Visto il decreto ministeriale n. 82 del  3  febbraio  1988  relativo
alle   disposizioni   concernenti   i   criteri   di  rilascio  delle
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;
 Visti gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  il
regolamento  d'attuazione n. 594 del 18 aprile 1994 che, tra l'altro,
fissa i termini entro i quali devono essere adottati i  provvedimenti
di competenza della Direzione generale della M.C.T.C.;
 Considerato  che la licenza comunitaria e' rilasciata per un periodo
di cinque anni, rinnovabili;
 Considerato che per effettuare un autotrasporto intracomunitario  di
merci occorre che sul veicolo utilizzato vi sia una copia certificata
conforme della licenza comunitaria;
 Considerato   che   per   ogni  licenza  comunitaria  devono  essere
rilasciate un numero di copie certificate conformi corrispondente  al
numero  dei  veicoli  in  disponibilita'  del  titolare della licenza
comunitaria  e  che  questi   intende   utilizzare   per   effettuare
autotrasporto intracomunitario di merci;
 Considerato   che   la  copia  certificata  conforme  della  licenza
comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo cui si riferisce e deve
essere esibita ogniqualvolta gli  agenti  preposti  al  controllo  lo
richiedano;
 Considerato   che  le  licenze  comunitarie  sono  rilasciate  dalla
Direzione generale della M.C.T.C., direzione centrale III,  divisione
33,  e  le  copie  certificate confomi dagli uffici provinciali della
M.C.T.C.;
 Considerato che il numero delle licenze comunitarie  e  delle  copie
certificate  conformi rilasciate con validita' fino al 30 giugno 1998
e' considerevole e tale da mettere in seria  difficolta'  gli  uffici
preposti al rilascio;
 Considerata  la  necessita' di evitare un rallentamento nel rilascio
delle nuove licenze comunitarie e delle  relative  copie  certificate
conformi,  dovuto  al contemporaneo afflusso di domande di rinnovo da
parte delle imprese la cui licenza scade nel medesimo periodo;
 Considerato  che,  in  assenza  di  opportuni  provvedimenti,   tale
situazione  potrebbe  determinare,  per  un  certo numero di imprese,
un'interruzione    dei    trasporti    internazionali    di     merci
intracomunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1. Le imprese titolari di licenza comunitaria la cui validita' scade
nel periodo di tempo compreso tra il 31 dicembre 1997 ed il 30 giugno
1998,  possono  presentare  domanda  per  ottenere  una nuova licenza
comunitaria, prima della scadenza di validita' della vecchia licenza.
 2.  Non  viene  garantito  il  rilascio della licenza comunitaria in
tempo utile, alle  imprese  di  cui  al  precedente  comma,  che  non
presentano domanda di rinnovo almeno due mesi prima della scadenza.
 3.  Le  istanze  per  il  rinnovo  di  licenza  comunitaria,  la cui
validita' scade dopo il 30 giugno 1998,  dovranno  essere  presentate
non prima di due mesi dalla loro scadenza.
 
                                    N O T E
          Note alle premesse:
          -  Il  testo  degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n.
          881/92  del  Consiglio  del   26   marzo   1992   (relativo
          all'accesso  al  mercato  dei  trasporti di merci su strada
          nella Comunita' effettuati in partenza  dal  territorio  di
          uno  Stato membro o a destinazione di questo, o in transito
          sul territorio di uno o piu' Stati membri) e' il seguente:
          "Art. 6. - La licenza  comunitaria  e'  rilasciata  per  un
          periodo di 5 anni rinnovabile".
          "Art.  7. - Al momento della presentazione di una richiesta
          di licenza comunitaria e comunque  entro  cinque  anni  dal
          rilascio  nonche',  in  seguito,  almeno  ogni  5  anni, le
          autorita' competenti dello  Stato  membro  di  stabilimento
          verificano  se  il  trasportatore  soddisfa  o  continua  a
          soddisfare le condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2".
          -  Il  decreto  ministeriale  3  febbraio  1988,   n.   82,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  67 del 21 marzo
          1988, modificato con decreto ministeriale 16  maggio  1991,
          n.  198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991,
          reca disposizioni concernenti i criteri di  rilascio  delle
          autorizzazioni  internazionali  al  trasporto  di  merci su
          strada.
          - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto  1990,
          n.  241,  che  reca  nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, e' il seguente:
          "Art.  1.  -  1. L'attivita' amministrativa persegue i fini
          determinati  dalla  legge  ed  e'  retta  da   criteri   di
          economicita',  di  efficacia  e  di  pubblicita' secondo le
          modalita' previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre
          disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
          2.  La  pubblica  amministrazione  non  puo'  aggravare  il
          procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".
          "Art.    2.    -    1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato d'ufficio, la pubblica amminitrazione ha il dovere
          di  concluderlo  mediante  l'adozione  di  un provvedimento
          espresso.
          2. Le pubbliche  amministrazioni  determinano  per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o del ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
          3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma secondo sono rese pubbliche secondo  quanto
          previsto dai singoli ordinamenti".
          -   Il   decreto  ministeriale  18  aprile  1994,  n.  594,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del  27  ottobre
          1994,  adotta il regolamento di attuazione degli articoli 2
          e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove  norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai  documenti  amministrativi,  relativamente  alla
          determinazione  dei  termini  entro  i quali debbono essere
          adottati i  provvedimenti  di  competenza  della  Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione. Nell'elenco dei procedimenti  della  Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione, allegato al decreto ministeriale n.  594/1994,
          la  tabella direzione centrale III, div. 33, al n. d'ordine
          1, per il rilascio delle licenze  comunitarie  fissa  a  60
          giorni il termine del procedimento.