IL DIRIGENTE GENERALE direttore della terza direzione centrale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento 881 del Consiglio delle Comunita' europee del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada; Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988 relativo alle disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e il regolamento d'attuazione n. 594 del 18 aprile 1994 che, tra l'altro, fissa i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della M.C.T.C.; Considerato che la licenza comunitaria e' rilasciata per un periodo di cinque anni, rinnovabili; Considerato che per effettuare un autotrasporto intracomunitario di merci occorre che sul veicolo utilizzato vi sia una copia certificata conforme della licenza comunitaria; Considerato che per ogni licenza comunitaria devono essere rilasciate un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli in disponibilita' del titolare della licenza comunitaria e che questi intende utilizzare per effettuare autotrasporto intracomunitario di merci; Considerato che la copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo cui si riferisce e deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano; Considerato che le licenze comunitarie sono rilasciate dalla Direzione generale della M.C.T.C., direzione centrale III, divisione 33, e le copie certificate confomi dagli uffici provinciali della M.C.T.C.; Considerato che il numero delle licenze comunitarie e delle copie certificate conformi rilasciate con validita' fino al 30 giugno 1998 e' considerevole e tale da mettere in seria difficolta' gli uffici preposti al rilascio; Considerata la necessita' di evitare un rallentamento nel rilascio delle nuove licenze comunitarie e delle relative copie certificate conformi, dovuto al contemporaneo afflusso di domande di rinnovo da parte delle imprese la cui licenza scade nel medesimo periodo; Considerato che, in assenza di opportuni provvedimenti, tale situazione potrebbe determinare, per un certo numero di imprese, un'interruzione dei trasporti internazionali di merci intracomunitari; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese titolari di licenza comunitaria la cui validita' scade nel periodo di tempo compreso tra il 31 dicembre 1997 ed il 30 giugno 1998, possono presentare domanda per ottenere una nuova licenza comunitaria, prima della scadenza di validita' della vecchia licenza. 2. Non viene garantito il rilascio della licenza comunitaria in tempo utile, alle imprese di cui al precedente comma, che non presentano domanda di rinnovo almeno due mesi prima della scadenza. 3. Le istanze per il rinnovo di licenza comunitaria, la cui validita' scade dopo il 30 giugno 1998, dovranno essere presentate non prima di due mesi dalla loro scadenza.
N O T E Note alle premesse: - Il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 (relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunita' effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri) e' il seguente: "Art. 6. - La licenza comunitaria e' rilasciata per un periodo di 5 anni rinnovabile". "Art. 7. - Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonche', in seguito, almeno ogni 5 anni, le autorita' competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2". - Il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, modificato con decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, reca disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita' secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria". "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amminitrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o del ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma secondo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 27 ottobre 1994, adotta il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Nell'elenco dei procedimenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, allegato al decreto ministeriale n. 594/1994, la tabella direzione centrale III, div. 33, al n. d'ordine 1, per il rilascio delle licenze comunitarie fissa a 60 giorni il termine del procedimento.