IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. n. 229 del nuovo codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28  dicembre  1992  che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato art.   229 del codice al
recepimento delle direttive  comunitarie  disciplinanti  materie  del
regolamento.
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione a decretare di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
con  il  Ministro  della  sanita'  in  materia di norme costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi  che  interessino  la
protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti dell'8 maggio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  148
del  27  giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione
92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche  della  direttiva  70/156/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  e
che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CEE";
  Vista  la  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 91/1/CE
del 22 gennaio 1996  relative  alle  misure  da  adottare  contro  le
emissioni  di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori
ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato I al decreto  dei  Ministri  dei  trasporti  e  della
navigazione,  dell'ambiente  e  della  sanita'  del  23 marzo 1992 di
attuazione della direttiva 91/542/CEE,  e'  modificato  conformemente
all'allegato al presente decreto.