IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
     Visto l'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre  1991,
n. 413;
     Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
     Nella seduta del 7 gennaio 1997;
                            Ha deliberato
    di approvare il seguente:
                         REGOLAMENTO INTERNO
     Definizioni:
     Ai fini del presente regolamento:
      a)  per  "Consiglio" deve intendersi il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria;
      b) per "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria;
      c) per "componente", quando non e' altrimenti specificato, deve
intendersi componente effettivo del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia  tributaria  o  componente  supplente quando sostituisce il
componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento;
      d)  per  "consigliere"  deve  intendersi  sia   il   componente
effettivo  che  il  componente  supplente del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria;
      e) per "ufficio di segreteria"  deve  intendersi  l'ufficio  di
segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
                               Art. 1.
                     Insediamento del Consiglio
     1.  Il  Presidente del Consiglio di presidenza in carica convoca
per l'insediamento  il  Consiglio  nella  nuova  composizione,  entro
quindici   giorni   dalla  data  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo.
     La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data  del  detto
decreto.
     2.  Il  componente  effettivo che, in base alla proclamazione da
parte dell'ufficio  elettorale  centrale,  ha  riportato  il  maggior
numero  di voti o in caso di parita' il piu' anziano d'eta', presiede
la seduta di insediamento cui partecipano i componenti  effettivi  e,
senza diritto al voto, i componenti supplenti.