IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Visto l'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Nella seduta del 7 gennaio 1997; Ha deliberato di approvare il seguente: REGOLAMENTO INTERNO Definizioni: Ai fini del presente regolamento: a) per "Consiglio" deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; b) per "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; c) per "componente", quando non e' altrimenti specificato, deve intendersi componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o componente supplente quando sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento; d) per "consigliere" deve intendersi sia il componente effettivo che il componente supplente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; e) per "ufficio di segreteria" deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Art. 1. Insediamento del Consiglio 1. Il Presidente del Consiglio di presidenza in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo. La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto. 2. Il componente effettivo che, in base alla proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale, ha riportato il maggior numero di voti o in caso di parita' il piu' anziano d'eta', presiede la seduta di insediamento cui partecipano i componenti effettivi e, senza diritto al voto, i componenti supplenti.