Ai  decreti  ministeriali citati in epigrafe, pubblicati nel sopra
indicato  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta   Ufficiale,   sono
apportate   le  seguenti  correzioni,  a  seguito  di  alcuni  errori
verificatisi in sede di impaginazione dei predetti decreti:
   - Di seguito al testo del decreto 25 novembre  1996,  concernente:
"Attuazione  della direttiva 96/36/CE della Commissione del 17 giugno
1996 che adegua al progresso  tecnico  la  direttiva  77/541/CEE  del
Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta
dei  veicoli  a  motore", riportato alle pagine 5 e 6 del supplemento
sopra menzionato,  si  intende  pubblicato,  a  pag.  7  e  seguenti,
l'"Allegato"  riportato da pag. 51 a pag. 63 dello stesso supplemento
e, in continuazione, si intende pubblicata la seguente nota:    "Nota
al  paragrafo  3.1.1  dell'allegato I al decreto di recepimento della
direttiva 96/36/CE"
   L'allegato I al paragrafo 3.1.1 definisce l'ambito di applicazione
della   direttiva,   che   riguarda   i   veicoli   della   categoria
internazionale  M2  e  M3 (veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile  del  conducente),
con  l'eccezione  di  quelli "ad uso urbano destinati al trasporto di
passeggeri in piedi".
   In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale
n.  135  del  19  maggio  1977)  sono  da  considerare  veicoli   per
"passeggeri  in  piedi  e  per  impiego  urbano",  quelli di cui alla
lettera a) dell'articolo 2, destinati  per  costruzione  al  servizio
pubblico di linea "urbano" e "suburbano".
   Pertanto  a  norma della definizione di cui sopra, le disposizioni
del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria  in  campo
nazionale  per  tutti  gli  autobus  che  per  costruzione  non siano
"autobus urbani" o "autobus suburbani".
   Di conseguenza  e'  annullata  la  pubblicazione  effettuata,  per
errore  a  pag.  47 del suddetto supplemento della "Nota al paragrafo
1.1 dell'allegato III  al  decreto  di  recepimento  della  direttiva
96/37/CE".
   -  Di  seguito al testo del decreto del 25 novembre 1996, recante:
"Attuazione della direttiva 96/37/CE della Commissione del 17  giugno
1996  relativa  ai  sedili,  ai  loro  ancoraggi e ai poggiatesta dei
veicoli a  motore  che  adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva
74/408/CE  del Consiglio relativa alle finiture interne dei veicoli a
motore (resistenza dei sedili  e  loro  ancoraggi)",  riportato  alle
pagine   49  e  50  del  supplemento  sopra  menzionato,  si  intende
pubblicato, a pagina 51 e seguenti, l'"Allegato" riportato da pag.  7
a  pag.  46  dello stesso supplemento e, in continuazione, si intende
pubblicata la seguente nota:   "Nota al paragrafo  1.1  dell'allegato
III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE"
   L'allegato III al paragrafo 1.1 definisce l'ambito di applicazione
della   direttiva,   che   riguarda   i   veicoli   della   categoria
internazionale M2 e M3 (veicoli destinati al  trasporto  di  persone,
aventi  piu'  di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente),
con l'eccezione di quelli "ad uso urbano destinati  al  trasporto  di
passeggeri in piedi".
   In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale
n.   135  del  19  maggio  1977)  sono  da  considerare  veicoli  per
"passeggeri in piedi e  per  impiego  urbano",  quelli  di  cui  alla
lettera  a)  dell'articolo  2,  destinati per costruzione al servizio
pubblico di linea "urbano" e "suburbano".
   Pertanto a norma della definizione di cui sopra,  le  disposizioni
del  presente  decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo
nazionale per  tutti  gli  autobus  che  per  costruzione  non  siano
"autobus urbani" o "autobus suburbani".
   Di  conseguenza,  e'  annullata  la  pubblicazione effettuata, per
errore, a pag. 64 del suddetto supplemento della "Nota  al  paragrafo
1.1  dell'allegato  III  al  decreto  di  recepimento della direttiva
96/37/CE".
   - Di seguito al decreto ministeriale 25  novembre  1996,  recante:
"Attuazione  della direttiva 96/38/CE della Commissione del 17 giugno
1996 che adegua al progresso  tecnico  la  direttiva  76/115/CEE  del
Consiglio  relativa  agli  ancoraggi  delle  cinture di sicurezza dei
veicoli a motore", riportato alle pagine 65 e 66, e dopo il  relativo
allegato,  pubblicato  a pag. 67 e seguenti del predetto supplemento,
deve intendersi pubblicata, in fine, la  seguente  nota:    "Nota  al
paragrafo  4.3.1  dell'allegato  I  al  decreto  di recepimento della
direttiva 96/38/CE"
   L'allegato I al paragrafo 4.3.1 definisce l'ambito di applicazione
della   direttiva,   che   riguarda   i   veicoli   della   categoria
internazionale  M2  e  M3 (veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile  del  conducente),
con  l'eccezione  di  quelli "ad uso urbano destinati al trasporto di
passeggeri in piedi".
   In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale
n.  135  del  19  maggio  1977)  sono  da  considerare  veicoli   per
"passeggeri  in  piedi  e  per  impiego  urbano",  quelli di cui alla
lettera a) dell'articolo 2, destinati  per  costruzione  al  servizio
pubblico di linea "urbano" e "suburbano".
   Pertanto  a  norma della definizione di cui sopra, le disposizioni
del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria  in  campo
nazionale  per  tutti  gli  autobus  che  per  costruzione  non siano
"autobus urbani" o "autobus suburbani".
   Di  conseguenza,  deve  intendersi  annullata   la   pubblicazione
effettuata,  per errore, alla pag. 76 del sopra indicato supplemento,
della  "Nota  al  paragrafo  1.1  dell'allegato  III  al  decreto  di
recepimento della direttiva 96/37/CE".