IL DIRIGENTE GENERALE direttore della terza direzione centrale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato aggiornato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994; Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974. Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e succes- sive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali; Viste le risoluzioni C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 e Annency del 27 maggio 1994 nonche' le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.; Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unita'; Considerato che sessantasei di tali autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate, per l'anno 1997, ad imprese che ne erano gia' titolari nell'anno 1996, resta da attribuire per graduatoria una sola autorizzazione, revocata per utilizzazione insufficiente. Tale autorizzazione non e' valida per l'Austria; Esaminate le centotrentotto domande di graduatoria presentate; Considerato che le autorizzazioni C.E.M.T. disponibili devono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, in ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere A) e B), e che anche le eventuali autorizzazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso dell'anno saranno ripartite con lo stesso criterio, tenendo conto che nel caso di disponibilita' di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria B); Decreta: Art. 1. Sono approvate le graduatorie, di merito di cui agli elenchi n. 1 e 3, allegati al presente decreto, relative all'anno 1997, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali nonche' alle imprese che ne sono gia' titolari. All'impresa collocata nella prima posizione utile della graduatoria B), viene attribuita l'autorizzazione C.E.M.T. disponibile per il 1997.