IL DIRIGENTE GENERALE
    direttore della terza direzione centrale della Motorizzazione
                civile e dei trasporti in concessione
     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la  razionalizzazione   dell'organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,
pubblicato   aggiornato   nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994;
     Vista  la  legge  n.  298  del  6  giugno  1974,  e   successive
modificazioni  e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 31 luglio 1974.
     Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e  succes-
sive  modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21
marzo 1988, concernente la  disciplina  relativa  al  rilascio  delle
autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;
     Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158  dell'8  luglio  1991, recante il
regolamento  di  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita'  europee  n.  438  del  21  giugno  1989,  che  modifica la
direttiva del Consiglio n. 561  del  12  novembre  1974,  riguardante
l'accesso  alla  professione  di trasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;
     Viste le risoluzioni C.E.M.T. n. 91/2 del  21  novembre  1991  e
Annency  del  27  maggio  1994  nonche'  le  disposizioni generali di
utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.;
     Considerato  che  il  contingente  di  autorizzazioni   C.E.M.T.
attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unita';
     Considerato  che  sessantasei  di tali autorizzazioni sono state
regolarmente rinnovate, per l'anno 1997, ad imprese che ne erano gia'
titolari nell'anno 1996, resta da attribuire per graduatoria una sola
autorizzazione,  revocata  per  utilizzazione   insufficiente.   Tale
autorizzazione non e' valida per l'Austria;
     Esaminate le centotrentotto domande di graduatoria presentate;
     Considerato  che  le  autorizzazioni C.E.M.T. disponibili devono
essere ripartite, a norma dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  3
febbraio  1988, n. 82, in ragione del 50% tra le graduatorie previste
alle lettere A) e B), e che anche le eventuali autorizzazioni che  si
dovessero  rendere  disponibili nel corso dell'anno saranno ripartite
con lo stesso criterio, tenendo conto che nel caso di  disponibilita'
di     autorizzazioni     in     numero    dispari,    l'assegnazione
dell'autorizzazione  eccedente  viene  attribuita  sulla  base  della
graduatoria B);
                              Decreta:
Art. 1.
     Sono  approvate le graduatorie, di merito di cui agli elenchi n.
1 e 3, allegati al presente decreto, relative all'anno 1997,  per  il
rilascio  delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su
strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti,
da attribuire alle imprese che aspirano a  conseguire  per  la  prima
volta  autorizzazioni  multilaterali nonche' alle imprese che ne sono
gia' titolari.
     All'impresa   collocata   nella   prima  posizione  utile  della
graduatoria   B),   viene   attribuita   l'autorizzazione    C.E.M.T.
disponibile per il 1997.